Nel pomeriggio di ieri l’UST di Foggia ha provveduto a pubblicare gli esiti relativi al conferimento delle supplenze annuali al personale docente per l’a.s.2022/2023
Ciò posto, ci vengono sottoposte numerose questioni relative al mancato conferimento delle supplenze ovvero ad assegnazioni di sedi non consone rispetto al posto occupato in graduatoria.
In relazione a quanto precede ci preme innanzi tutto rilevare che le questioni più ricorrenti sono:
- conferimento nomine a docenti inclusi in posti residuali in graduatoria per attribuzione riserve dei posti
- conferimento di nomine a docenti su posti di spezzoni con posto in graduatoria inferiore rispetto al presunto avente titolo oppure cattedre esterne
- mancata attribuzione del titolo di precedenza ex legge 104
- mancata conferimento della nomina
- rifiuto della scuola di assunzione in servizio in quanto il posto non risulterebbe in organico
Rispetto al punto 5 occorre far presente alla scuola che il provvedimento di nomina disposto dall’UST di Foggia deve essere eseguito e, per l’appunto, deve essere disposta l’assunzione in servizio. Non spetta al docente far emergere che “eventualmente” il posto non è presente nella scuola ma bensì alla stessa istituzione scolastica. In tal caso, la scuola comunque “DEVE” disporre l’assunzione in servizio dell’interessato avente titolo alla nomina e, nel contempo, ed immediatamente, comunicare o chiedere spiegazioni all’UST sulla disponibilità del posto.
Il docente, utilmente collocato in graduatoria, e nei cui confronti l’organo periferico del Ministero ha disposto la nomina, ha diritto ad assumere servizio, solo in seguito all’accertamento da parte degli uffici preposti potrà essere disposta, eventualmente, la rettifica della sede di servizio ma, in ogni caso, la nomina non può che avere decorrenza giuridica ed economica dal 7 SETTEMBRE 2022.
Per quanto attiene al punto 1) si fa presente che l’assunzione dei riservisti avviene tenendo conto dell’organico della relativa classe di concorso ovvero dei titolari di ruolo su posto di sostegno. In sostanza, laddove vi sia vacanza di riservisti di ruolo in servizio occorre procedere all’assunzione di riservisti dalla graduatoria GAE/GPS sino alla copertura dell’8% dei posti in organico, tenendo conto dei riservisti di ruolo già in servizio. Quindi, per esempio, se i posti in organico del sostegno sono 1000 devono essere presenti quali riservisti 80 docenti (fra ruolo e non di ruolo) se sono presenti solo 60 riservisti di ruolo occorre assumere 20 non di ruolo (inclusi in GAE o GPS). Ovviamente, se i posti vacanti per il conferimento delle supplenze sono almeno 40 si assumono 20 (non più della metà dei posti da coprire con le supplenze) ma se i posti sono 30 si assumeranno 15. In tal senso, dobbiamo anche far riferimento a quanto avvenuto per le scuole secondarie di secondo grado per i posti di sostegno, laddove sono stati nominati docenti con diritto di riserva ex legge 68 pur non essendo in possesso del titolo di specializzazione. Il Ministero, partendo dall’assunto che non esiste una classe di concorso di sostegno, ha ritenuto che essendo scoperta l’aliquota dei posti da attribuire ai riservisti sui posti di sostegno in provincia di Foggia (sarebbe stata cosa buona che l’UST avesse pubblicato la situazione e il tabulato delle riserve, come più volte insistentemente chiesto, solo ed esclusivamente, da questa organizzazione sindacale), in ogni caso bisogna assumere riservisti per coprire l’8% dell’organico di sostegno, e questo a prescindere dal possesso del titolo di specializzazione. Invero, tale disposizione non risulterebbe dettagliatamente esposta nella circolare sulle supplenze per cui non poche sono le lamentele su tale scelta ministeriale per la quale sicuramente si andrà incontro a contenzioso. Gli interessati in possesso di titolo di specializzazione, possono rivolgersi a questa sede per un approfondimento della problematica.
Per quanto attiene al punto 2) occorre tener presente che se non sono stati chiesti gli spezzoni oppure le cattedre esterne, appare evidente che anche precedendo in graduatoria non si ha diritto alla nomina su tale tipologia di posto
Per quanto attiene al punto 3) occorre che nella domanda con cui entro il 16 agosto 2022 sono state scelte le sedi per il conferimento delle supplenze, aver allegato la documentazione relativa al possesso del titolo di precedenza (verbale della commissione medica e dichiarazioni personali così come riportate nel portale del Ministero). Il mancato o errato inserimento del titolo che dà diritto alla precedenza ovvero l’errata o omessa indicazione delle dichiarazioni previste, non ha fatto acquisire al sistema tale diritto di precedenza.
Per quanto attiene al punto 4), una volta verificato, per esempio, che le sedi assegnate a chi segue in graduatoria erano state regolarmente richieste nella domanda (sia come posto intero che come posto orario/spezzone, sia come cattedra oraria esterna (si verifica il caso di assegnazione di incarichi a docenti su cattedre esterne che nella domanda di chi precede in graduatoria non sono state richieste, per cui è legittimo il mancato conferimento della supplenza), appare evidente che occorre produrre ricorso.
Si allega fac-simile ricorso.
MODELLO RECLAMO MANCATO O ERRATO CONFERIMENTO SUPPLENZE 2022
Tutti coloro che sono iscritti e che intendono chiedere chiarimenti in merito alla situazione delle nomine possono recarsi in sede, anche senza appuntamento da mercoledì 7 settembre a venerdì 9 settembre anche senza appuntamento