Oggi dovrebbe avvenire la pubblicazione da parte degli Uffici Scolastici delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 non prevede la pubblicazione di graduatorie provvisorie bensì la pubblicazione diretta di graduatorie definitive. Tale scelta è del tutto incongrua e presenta numero dubbi di legittimità. Infatti, nel nome della velocizzazione delle procedure, si vuole impedire il legittimi diritto di poter produrre il consueto reclamo, obbligando, in tal caso, per vedersi riconosciuto i propri diritti a produrre ricorso ai Tribunali Amministrativi con enormi spese a carico dei precari.
In tal senso, tuttavia, resta sempre la possibilità per l’aspirante di chiedere la correzione della graduatoria in autotutela. Infatti, la circostanza che le graduatorie per il conferimento delle supplenze siano definitive, non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano in base ai principi generali l’esercizio del potere di autotutela. L’amministrazione scolastica può quindi in qualsiasi momento esercitare il potere di autotutela, provvedendo alla rettifica del punteggio o all’inserimento\esclusione dal candidato dalla graduatoria allo scopo di tutelarsi dai suoi stessi errori, evitando inutili condanne giudiziali.
PUBBLICAZIONE E CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI
Una volta pubblicate le graduatorie, e concluse le operazioni di immissione in ruolo, si procederà al conferimento delle supplenze annuali da parte dell’UST competente per territorio. Ovviamente, così come avvenuto per le nomine in ruolo, è prevedibile che, stante l’attuale situazione epidemiologica, si procederà alla accettazione della nomina e scelta sede, in modalità telematica.
In relazione al cronoprogramma ministeriale le convocazioni dovrebbero essere espletate entro il giorno 14 settembre 2020. Le operazioni di conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) saranno disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:
a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
b) del calendario delle convocazioni
Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati saranno costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e saranno resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.
Occorre quindi prestare molta attenzione al fatto che la convocazione, diversamente dagli anni passati, non avverrà tramite mail. Al contrario, la convocazione avverrà tramite avviso pubblicato sui siti degli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI che avrà valore di convocazione a tutti gli effetti.
Appare evidente, allora, che è assolutamente necessario s tenere sotto controllo il sito internet dell’UST dove sarà pubblicato il calendario delle convocazioni che avrà effetto di notifica. Anche il quadro delle disponibilità dei posti sarà pubblicato anticipatamente così come sarà costantemente aggiornato nel corso delle operazioni.
Ecco come si svolgeranno, nell’ordine le convocazioni:
- docenti inseriti nelle GAE:
- docenti inseriti nella Ia Fascia delle GPS;
- docenti inseriti nella IIa Fascia delle GPS.
LE SUPPLENZE SU SOSTEGNO
I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
Il conferimento delle supplenze su posti di sostegno avverrà secondo il seguente ordine:
- aspiranti in GAE con titolo di specializzazione;
- per l’A.S. 2020/21, scorrimento dell’eventuale elenco aggiuntivo GAE;
- aspiranti forniti del titolo di specializzazione inseriti in Ia Fascia GPS;
- aspiranti senza il titolo di specializzazione inseriti in IIa Fascia GPS;
- in caso di incapienza delle graduatorie, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine delle GPS del grado di scuola relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col maggior punteggio (quest’ultima operazione sarà però effettuata dopo il conferimento delle supplenze per le classi di concorso).
Le convocazioni inizieranno convocando prima dalle GPS sostegno per ogni grado poi si andrà ai posti comuni per ogni ordine e grado. A seguito delle assegnazioni per le classi di concorso si procederà ad assegnare il sostegno da graduatorie incrociate.
VEDIAMO ORA COSA SUCCEDE NEI CASI DI RINUNCIA ED ABBANDONO DELLA SUPPLENZA
Per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS, in base all’ordinanza ministeriale n. 60/20:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento (resta quindi ferma in questo caso la possibilità di accettare una supplenza dalle GAE e GPS per altro insegnamento nonché la possibilità di accettare una supplenza dalle graduatorie d’istituto anche per la stessa classe di concorso\tipologia di posto per cui si è rifiutato l’incarico dalle GAE\GPS).
- la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento (in tal caso, diversamente dal punto precedente, la sanzione si estende anche alle supplenze da graduatorie d’istituto. Resta possibile accettare supplenze per altre classi di concorso\tipologie di posto).
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito (in tal caso, la sanzione si estende anche alle supplenze da graduatorie d’istituto e a tutte le classi di concorso\tipologie di posto).
In ogni caso tutte le sanzioni si applicano solo per l’anno scolastico in corso.
SUPPLENZA A ORARIO NON INTERO E DIRITTO AL COMPLETAMENTO
L’aspirante a cui viene conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo a conseguire il completamento orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
RINUNCIA
Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico. Questo vale anche nel caso di rinuncia a uno spezzone orario. Infatti, non è possibile rifiutare una proposta di assunzione su spezzone in quanto se ciò dovesse avvenire, non avrà diritto ad accettare altre proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
POSSIBILITÀ DI LASCIARE SUPPLENZE AL 30 GIUGNO PER SUPPLENZE AL 30 AGOSTO
Solo prima della stipula del relativo contratto e prima della presa di servizio, il docente può lasciare una supplenza al 30 giugno (anche su sostegno) per l’accettazione successiva di una supplenza al 31 agosto sempre su sostegno o su posto comune. Questa possibilità è limitata al solo periodo relativo al completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti.