PUNTEGGIO PER CONTINUITA’ DI SERVIZIO NELLA MOBILITA’ 2022 PERSONALE DOCENTE

Si fa riferimento a quesiti pervenutici per le vie brevi, relativamente al punteggio spettante per la continuità di servizio prestato nella stessa istituzione scolastica, ai fini della mobilità volontaria, significando che è errato il conteggio che molti determinano assegnandosi punti 3 per ogni anni di servizio.

Infatti, secondo la tabella allegata al CCNI 2022, per ottenere  il punteggio di continuità è necessario avere svolto almeno un triennio di servizio continuativo nella scuola di titolarità: ciò posto, per gli anni di continuità eccedenti il triennio, ma entro il quinquennio, spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità.

Quindi, se per esempio un docente vanta 12  anni di servizio continuativo nella stessa scuola di titolarità (ovviamente escludendo il corrente anno scolastico) avrò diritto ad ottenere punti  31 punti solo per la continuità.

In sintesi ai primi 5 anni  vengono attribuiti 2 punti per anno, quindi attribuiti  10 punti, per i rimanenti 7  anni che eccedono il quinquennio, saranno assegnati 21 punti ovvero 3 punti per anno scolastico. Il totale del punteggio per la continuità del servizio dell’esempio del docente  è di 31 punti.

Punteggio per la continuità nella mobilità d’ufficio e graduatorie interne

Relativamente, invece,  alla mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio  di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti (basta 1 anno di continuità, sempre escludendo l’anno in corso). In tal modo ove il docente titolare nel corrente anno scolastico nella scuola “tale dei tali” ha prestato servizio come titolare anche nell’a.s. 2020/2021 ha diritto già a 2 punti non occorrendo il requisito del triennio.

Nella graduatoria di istituto, ove il docente “caio” abbia prestato 7 anni di servizio nella stessa scuola si attribuiscono punti 2 per ogni anno sino al quinto anno e punti 3 per ogni anno eccedente il quinto.

Al predetto docente verranno attribuiti punti 10 per i primi 5 anni ( punti 2 x 5 anni ) e punti 6 (punti  3×2 anni) per un totale di punti 16 

Si precisa, invece,  che per attribuire ulteriore  punteggio, sempre nella graduatoria interna di istituto, per la continuità nel comune, occorre detrarre quello già attribuito per la continuità nella scuola di attuale titolarità

Riprendendo l’esempio del docente “caio” se lo stesso oltre ad aver svolto 7 anni di continuità nella stessa scuola del comune “zeta” ha anche svolto altri 2 anni in altra scuola sempre dello stesso comune zeta, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 2 ( 1 punto x anni 2 titolare su altra scuola nello stesso comune)

Da ultimo, ma certamente non meno importante, è da tener presente che  per l’attribuzione del punteggio di continuità, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

In sostanza, se si è stati titolari nella scuola su posto di sostegno per anni 7 e, a seguito domanda di mobilità, si ottiene il trasferimento nella stessa scuola però su posto comune, in ogni caso si perdono i 7 anni di titolarità su posto di sostegno.