REVISIONE E AGGIORNAMENTO CLASSI DI CONCORSO: ALCUNE PRECISAZIONI E CHIARIMENTI

Alcuni docenti in relazione alla pubblicazione in G.U. del 10 febbraio del D.M. del D.M. del 20 dicembre 2023 con cui il Ministero ha provveduto ad aggiornare e apportare modifiche all’accesso a talune classi di concorso, hanno chiesto chiarimenti in merito all’accesso ad alcune classi di concorso- CLICCA QUI PER SCARICARE IL NOSTRO PRECEDENTE RESOCONTO

PREMETTIAMO CHE IL  D.M.  HA PROCEDUTO ALL’ ACCORPAMENTO DI ALCUNE CLASSI DI CONCORSO PER CUI ESAMINIAMO IN PARTICOLARE :

1) L’ACCORPAMENTO NELLA NUOVA CLASSE DI CONCORSO A012 , ORA DENOMINATA “DISCIPLINE LETTERARIE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I^ e II^ GRADO” –  DELLA EX CLASSE DI CONCORSO A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e DELA CLASSE DI CONCORSO A022 –  Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado.

Nel nostro precedente resoconto avevamo già chiarito che:
a) La posizione giuridica dei docenti resta inalterata nel senso che gli stessi sono titolari delle ex rispettive classi di concorso (se di ruolo) e partecipano alle distinte graduatorie sia per il concorso che per le GPS
b) La novità è rappresentata dal fatto che l’abilitato per la ex A012 ora è automaticamente abilitato anche per la A022 e viceversa

2.TITOLI VALIDI PER ACCEDERE ALLA NUOVA A012 DISCIPLINE LETTERARIE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I^ e II^ GRADO”
La tabella allegata al D.M. precisa in modo inequivocabile che anche le seguenti lauree consentono l’accesso alla nuova A012, e precisamente:

  • Scienze Filosofiche (LM-78)
  • Filosofia e storia della scienza (LS-17)
  • Filosofia teoretica, politica ed estetica (LS- 18)  
  • Storia della filosofia (LS-96)
  • Media, comunicazione e giornalismo (LM-19 e LS 13)
  • Scienze delle religioni (LM-64 LS-72)
  • Conservazione dei  beni scientifici e della civiltà industriale (LS-11)

         Tali lauree, però, devono comunque essere in regola, per quanto attiene agli esami sostenuti dallo studente, al possesso di 84 CFU (nota 7) della tabella ovvero nota 8 per quanto attiene alla classe di concorso LS-18. 

3. SITUAZIONE DELLE LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO 

a) Coloro che sono in possesso di lauree  vecchio ordinamento (es: Lettere, Geografia, Storia e Materie letterarie) conseguite dopo il 2000/2001, dovranno prestare attenzione alla modifica apportata. Infatti, mentre prima erano richiesti gli esami di “lingua latina o letteratura latina”, a seguito del D.M. e della allegata tabella – il requisito richiesto comprende entrambi gli esami di  “lingua latina, letteratura latina”. Per le stesse lauree, mentre prima erano richieste due annualità di storia, adesso ne viene richiesta solo una (vedi nota n. 1).

b) Coloro che sono in possesso di lauree magistrali e specialistiche, dovranno prestare attenzione alla classe di concorso per l’accesso alle scuole medie. Infatti  i requisiti per l’accesso alla classe di concorso ex A-12 (superiori) ora sono estesi anche per la classe di concorso per la scuola media . 

BASTERA’ CONFRONTARE LE PRECEDENTI TABELLE:                                                                                                                                  a) Prima del D.M. si richiedeva per l’accesso alla classe di concorso A022 -scuola media- il possesso di  almeno 80 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04                                                                                                 

 b)Per effetto della a nuova tabella  A-12 (che ingloba sia I che II grado) SONO ORA RICHIESTI almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04.

4. ATTENZIONE A COME CONSEGUIRE GLI ESAMI MANCANTI
Rispetto alla normativa precedente al D.M., ove veniva previsto che gli esami mancanti si potevano conseguire anche tramite il conseguimento di master speciali utili per l’insegnamento, viene ora stabilito che i CFU e i CFA richiesti dal decreto devono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) ovvero, se si è in possesso già della laurea, tramite corsi singoli universitari o accademici. QUINDI NON E’ POSSIBILE A MASTER SPECIALI PER CONSEGUIRE CFU MANCANTI.

5.LA SITUAZIONE DEGLI ESAMI DI CHI E’ IN POSSESSO DELLA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 
Gli esami che venivano sostenuti nelle lauree vecchio ordinamento prevedevano esami annuali o semestrali. La tabella allegata al D.M. fa riferimento ai CFU. Orbene, gli interessati, cioè coloro che devono integrare gli esami, dovranno far riferimento A 12 CFU PER GLI ESAMI AMNNUALI E 6 CFU PER GLI ESAMI SEMESTRALI. 

6.LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO- MAGISTRALI E SPECIALISTICHE – COME AVVIENE L’EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Alcuni docenti chiedono se nella tabella A, nella colonna  “Titoli di accesso” laddove si indica che per  accesso occorre “Lauree magistrale …con indicazione di una particolare laurea magistrale…. come si fa a controllare se la laurea vecchio ordinamento o specialistica è equipollente ?  La risposta la si trova nel D.M. del 9 luglio 2009, ove è specificata l’equiparazione delle lauree di diverso tipo. 

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

7.DEROGA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER COLORO CHE SONO GIA’ IN POSSESSO DELLE LAUREE INTERESSATE ALLA MODIFCA. 
L’art. 5, comma 1, del D.M. del 22 .12.2022 stabilisce che:  «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per:

  • presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
  • alle procedure abilitanti 
  • ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
  • per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

8.FINALMENTE RISOLTO IL PROBLEMA DEL VECCHIO SISTEMA DEI CREDITI INDICATI CON “O” – “,” “E” 
IL D.M. precisa che laddove la tabella preveda il possesso di determinati esami e CFU appartenenti a  diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o giù settori.

Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.

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PASSIAMO ORA AD ESAMINARE LA SITUAZIONE DELL’ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO A024 E A025 NELLA NUOVA CLASSE DI CONCORSO A022

Il decreto del 22 dicembre 2024 pubblicato nella G.U. del 10/2/2024 interviene anche accorpando le classi di concorso afferenti all’insegnamento delle lingue – A024- A025 – accorpandole nelle nuova classe di concorso A022 – Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)

Tale accorpamento comprende: 

  • Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado. Per seconda lingua si intendono tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea
  • Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado. Questo insegnamento si riferisce a tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea e alle seguenti lingue europee ed extra-europee: albanese, russo, serbo-croato, cinese, giapponese, arabo ed ebraico.

Nel titolo di abilitazione conseguito va menzionata la lingua straniera per la quale si è conseguita l’abilitazione. 

  1. NUOVI REQUISITI DI ACCESSO
    Per l’accesso alla classe di concorso nel caso delle lauree magistrali e specialistiche le tabelle titoli prescrivono:
  • 12 CFU nei SSD L-LIN/01 o L-LIN/02 (in alcuni casi per le lauree conseguite a partire dall’anno accademico 2019/2020, sono richiesti 18 CFU).
  • 36 CFU nella lingua
  • 24 CFU nella relativa letteratura

Quando i SSD comprendono sia la lingua che la letteratura di riferimento, sono richiesti complessivamente 60 CFU. 

ESAMI DI LETTERATURA ANGLO-AMERICANA E ISPANO-AMERICANA

  • I CFU conseguiti nei SSD L-LIN/10 (LETTERATURA INGLESE) sono equipollenti ai CFU conseguiti nei SSD L-LIN/11 (LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE)
  • I CFU conseguiti nei SSD L-LIN/5 (LETTERATURA SPAGNOLA) sono equipollenti ai CFU conseguiti nei SSD L-LIN/6 (LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE)

ESAMI CHE COMPRENDONO SIA LA LINGUA CHE LA LETTERATURA
Per alcune lingue (Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco) gli esami di Lingua e quelli di Letteratura sono contraddistinti da un distinto settore disciplinare (SSD).

Inglese (L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE, L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE, L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE

Francese (L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE, L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE)

Spagnolo (L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA, L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE, L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA SPAGNOLA)

Portoghese (L-LIN/08 LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA, L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA)

Tedesco (L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA, L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA TEDESCA)

Per altre lingue invece le lingue e le letterature sono contraddistinte da un unico settore disciplinare:

Si sono sempre avuti problemi nella individuazione nelle vecchie tabelle allegate ai precedenti decreti perchè non si prevedeva una specifica previsione normativa. Infatti, occorreva sempre possedere: 

  • 36 CFU nella lingua
  • 24 CFU nella relativa letteratura

ma spesso sia gli esami di lingua che quelli di letteratura erano contraddistinti dallo stesso settore disciplinare.

ORA CON LA NUOVA TABELLA ALLEGATA AL D.M. DEL 22/12/2023 VIENE PREVISTO CHE:  ” Quando i SSD comprendono sia la lingua che la letteratura di riferimento, sono richiesti complessivamente 60 CFU.” Ciò vuol dire che per le lingue che non prevedono una distinzione fra i crediti di lingua e quelli di letteratura, sarà sufficiente verificare il possesso di 60 CFU complessivi.