RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA: LA NOTA DEL MEF CON CUI SI INVITANO LE SCUOLE AD ADEMPIERE D’UFFICIO

In un nostro precedente articol – CLICCA QUI PER SCARICARE – ci siamo occupati della annosa questione della procedura definita “riallineamento della carriera” che le scuole devono effettuare a favore di docenti che vantano molti anni di servizio non di ruolo

Rimandando al nostro precedente notiziario, che è possibile scaricare cliccando qui il link sopra evidenziato, ricordiamo che, in sostanza, per rialinneamnto ci si riferisce all’utilizzo della anzianità riconosciuta, in sede di ricostruzione della carriera, ai soli fini economici e che  al raggiungimento dei determinate anzianità giuridiche (che sotto riportiamo) deve essere recuperato e sommata alla anzianità giuridica per la progressione nelle ulteriori fasce stipendiali.

Senza soffermarci in tecnicismi, si reputa opportuno che il personale docente e ata richieda il riallineamento della carriera alle scuole, mediante emissione del relativo provvedimento (ove non disposto d’ufficio) al raggiungimento delle seguenti anzianità giuridiche: 
  • 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
  • 18° anno per i  direttori dei serv.gen.li ed amm.vi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
  • 20° anno per il personale ausiliario e assistenti amm.vi,
  • 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie.

Atteso che molte scuole, nonostante le richieste degli interessati, non hanno provveduto in merito, IL MEF con la nota che qui si allega ha precisato che” L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia.”

Per sgombrare, poi, il campo da possibili eccezioni di prescrizione, lo stesso MEF ha precisato che “Anche tale diritto, come quello alla “ricostruzione di carriera” secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nonché dalla Corte dei Conti, così come riportato nella citata Circolare RGS n. 28/2021, appare rientrare tra i diritti soggettivi del personale della Scuola, non essere soggetto a prescrizione, ma essere distinto dai diritti a contenuto patrimoniale che si fondano sull’anzianità di servizio.”

In ogni caso, però, lo stesso MEF invita gli interessati a far pervenire, una volta aver riscontrato il diritto all’emissione del provvedimento di “riallineamento” a richiedere l’emissione del provvedimento che vale come interruzione di eventuali termini di prescrizione. Infatti, nella nota è precisato che “In questo senso, gli importi di maggiore retribuzione eventualmente derivanti dall’adozione del provvedimento di “riallineamento di carriera” devono intendersi prescritti quando riferiti a periodi anteriori i cinque anni precedenti la data della prima sollecitazione del personale interessato atta a interrompere la prescrizione, ma solo qualora, nel caso validamente rinnovata agli stessi fini, essa sia stata presentata dopo il compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988; viceversa, la prescrizione quinquennale non è applicabile nel caso in cui detta prima sollecitazione, seguita da eventuali altri idonei atti interruttivi, e comunque l’adozione – anche ove d’ufficio – del provvedimento, abbiano avuto luogo prima del compimento del quinto anno successivo all’avverarsi delle condizioni ridette.”
MEF-NOTA RIALLINEAMENTO

Ad ogni buon fine, alleghiamo fac-simile di sollecitazione alla scuola per l’emissione del provvedimento

Richiesta_nuovo_inquadramento_carriera-1 (1)