RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA PERSONALE DELLA SCUOLA: BISOGNA PORRE ATTENZIONE

In un precedente articoloclicca qui- ci siamo interessati della questione relativa al riallineamento della posizione di carriera del personale docente ed ata della scuola.

Invero, non sembra che ciò sia stato particolarmente attenzionato dallo stesso personale ovvero non sia stato pienamente inteso,  nonostante il fatto che tale mancato adempimento da parte delle scuole, mediante emissione del relativo provvedimento di riallineamento della carriera,  nel caso in cui gli interessati non si facciano parte attiva mediante apposito sollecito/richiesta, determini anche la prescrizione degli arretrati dopo 5 anni dal diritto alla progressione di carriera.

Alla luce di quanto sopra, ricordiamo a tutti cosa è “il riallineamento carriera (articolo 4, comma 3, del DPR 399/98)”.

In sostanza, si tratta dell’utilizzo della anzianità riconosciuta, in sede di ricostruzione della carriera, ai soli fini economici e che  al raggiungimento dei determinate anzianità giuridiche (che sotto riportiamo) deve essere recuperato e sommata alla anzianità giuridica per la progressione nelle ulteriori fasce stipendiali.

Senza soffermarci in tecnicismi, si reputa opportuno che il personale docente e ata richieda il riallineamento della carriera alle scuole, mediante emissione del relativo provvedimento (ove non disposto d’ufficio) al raggiungimento delle seguenti anzianità giuridiche: 
  • 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
  • 18° anno per i  direttori dei serv.gen.li ed amm.vi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
  • 20° anno per il personale ausiliario e assistenti amm.vi,
  • 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie.

ESEMPIO: un docente di scuola primaria/infanzia/media o diplomato di II grado, immesso in ruolo il 1.9.2015 che poteva vantare  13  anni di servizio non di ruolo, nella ricostruzione di carriera ha avuto  riconosciuto 10 anni ( 4 anni per intero più i 2/3 della parte restante (9)  pari ad anni 6). In sostanza il nostro docente ha avuto riconosciuti soli 10 anni  (4 + 6) a fronte dei 13 anni di servizio non di ruolo.

Il docente, pertanto, ha avuto “accantonati”  3 anni dei 13 anni totali di servizio non di ruolo prestato.

Tale docente, una volta raggiunti i 18 anni (cioè il 1.9.2023)  ha diritto ad utilizzare i 3 anni “accantonati” e quindi all’emissione del provvedimento di riallineamento della carriera e al recupero dei 3 anni precedentemente “congelati”. 

In sostanza. al 1.9.2023 vantando anni 18 di servizio utile ai fini della successiva progressione di carriera ( 8 anni di ruolo + 10 di pre-ruolo riconosciuto ai fini giuridici) ha diritto al recupero di anni 3 non precedentemente valutati ai fini giuridici. 

E’ giusta l’occasione, pertanto, ricordare gli scaglioni di aumenti dello stipendio: 

Per gli insegnanti assunti prima del 01/09/2011 sono:

  • 0-2
  • 3-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Per tutti gli insegnanti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:

  • 0-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Nel nostro esempio il docente essendo stato assunto dopo del 1-9-2011 (infatti dal 1.9.2015)  avrà diritto dal 1.9.2023 allo scaglione di stipendio 21-27 anni (sempre che chieda il riallineamento della carriera)

Tutti coloro che intendono ottenere assistenza su tale problematica, ove iscritti alla FLP SCUOLA FOGGIA ovvero che intendono aderire al nostro sindacato, possono prenotare appuntamento sul nostro sito www.flpscuolafoggia.it – cliccando a destra PRENOTA ORA APPUNTAMENTO e scegliendo la causale “RICOSTRUZIONE DI CARRIERA”.  

E’ opportuno, per controllare la situazione, portare tutti i provvedimento di ricostruzione ed inquadramento emessi dalla scuola

SI ALLEGA FAC-SIMILE DOMANDA DI RICHIESTA ALLA SCUOLA DI RIALLINEAMENTO

:Richiesta_nuovo_inquadramento e riallineamento_carriera-clicca per scaricare