Cosa succede se il personale della scuola si rivolge alla scuola ovvero uffici centrali e periferici del MIM chiedendo l’accesso agli atti e non vede soddisfatta nei termini previsti la sua richiesta ?
E’ un caso che sempre più spesso ricorre non solo nelle scuole ma anche in tutte le Pubbliche Amministrazioni (MIM con le sue articolazioni territoriali comprese)
Cominciamo con dire che l’accesso agli atti è disciplinato principalmente dalla Legge n. 241/1990.
Il legislatore ha voluto in questo modo sottolineare come l’azione della P.A. deve ispirarsi ai principi di trasparenza e partecipazione.
Tale normativa, come si diceva, si applica anche alle istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni pubbliche.
Sono previste tre tipologie di accesso:
- Accesso documentale: consente di ottenere documenti relativi a un interesse giuridicamente rilevante;
- Accesso civico semplice: permette di consultare dati e documenti che l’amministrazione è obbligata a pubblicare;
- Accesso civico generalizzato: garantisce l’accesso a dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, senza la necessità di un interesse diretto.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184, poi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Per poter esercitare tale diritto occorre che vi sia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso
In linea generale, la scuola ha 30 giorni per rispondere, indicando se l’accesso è stato accolto o meno.
In caso di diniego, devono essere specificati i motivi, come la tutela della privacy o l’assenza di un interesse legittimo.
Nel caso in cui la scuola respinge l’istanza è possibile produrre ricorso:
- al Responsabile della Trasparenza della scuola;
- Rivolgersi al Difensore Civico o al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Fino a questo punto, sembra che ormai la dottrina abbia compiutamente delineato la procedura, il responsabile del procedimento di accesso, colui che ha titolo all’accesso, tempi, modi e modalità di produzione del ricorso avverso il diniego.
Cosa diversa è invece quando la scuola o qualsiasi altra P.A. non proceda a rispondere (nè con un diniego nè tanto meno concedendo l’accesso) nei tempi previsti dalla legge
Attenzione a non confondere la mancata risposta a un ricorso dal mancato esito alla richiesta di accesso agli atti
Infatti, il ricorso presentato per esempio alla scuola o agli uffici territoriali del MIM per l’omessa valutazione dei titoli non è tutelato dalla legge in quanto non si prevede né un termine, né soprattutto un obbligo di risposta.
Il silenzio da parte della P.A. si può intendere come un rigetto dell’istanza e pertanto non può configurare alcun reato.
La scuola o l’UST può persistere nel suo operato ed eventualmente potrà essere chiamata in giudizio, con tutti gli effetti successivi in termini di condanna innanzi al Giudice adito.
Del tutto diversa è la situazione della richiesta di acceso agli atti amministrativi. In questo caso, la legge prevede un obbligo di risposta entro 30 giorni.
È pur vero, tuttavia, che anche in questo caso, il silenzio si considera come diniego e, dunque, un provvedimento di contenuto negativo (seppur tacito). Ma tale silenzio deve essere adeguatamente motivato: non può essere dettato da semplice inerzia o pigrizia dell’ente. Stando così le cose, quando la mancata risposta non risponde a una scelta motivata da parte della Pubblica Amministrazione, si potrebbe ritenere che l’omissione possa rientrare nel reato DI OMISSIONE ATTI D’UFFICIO
Nel merito si veda cosa ha statuito la Cassazione penale con sent. n. 45629/2013, la Corte ha detto:
«In tema di omissione di atti d’ufficio, il formarsi del silenzio rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice [del reato di omissione atti d’ufficio, n.d.R.] (Fattispecie in materia di richiesta di accesso ai documenti amministrativi)».
La sentenza in oggetto abbraccia l’orientamento prevalente della Sezione sesta della Corte suprema di cassazione affermatosi in materia di omissione di atti d’ufficio.
Ciò rilevato, si richiama l’attenzione dei Dirigenti Scolastici e dei Dirigenti degli uffici del MIM a rispondere in ogni caso alla richiesta di accesso agli atti (rispettando il termine di 30 giorni) al fine di non incorrere nel reato più grave dell’OMISSIONE ATTI D’UFFICIO.