Come è noto questa organizzazione sindacale ha patrocinato un ricorso, cui hanno aderito numerosi iscritti, per il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato nelle scuole paritarie.
La decisione sul predetto ricorso è stata rimandata, dopo l’udienza tenutasi, nel mese di gennaio 2021.
In attesa di tale decisione, giova ricordare quanto intervenuto nel frattempo.
La Corte di Cassazione con sentenza del 32386 del 11 dicembre 2019 si è pronunciata sulla riconoscibilità del servizio reso nelle scuole paritarie. Infatti, il servizio svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto né ai fini della “ricostruzione di carriera” e quindi ai fini dell’inquadramento e del trattamento economico, né ai fini delle operazioni di mobilità. La questione in questi anni è stata diversamente decisa da diversi giudici di merito con esiti contrastanti, anche se prevalentemente favorevoli ai lavoratori.
La vicenda, giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, ha però visto un pronunciamento sfavorevole al riconoscimento del punteggio derivante dagli anni di servizio preruolo prestato nella scuola paritaria.
La Corte ha così statuito: ” Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all’insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall’istituzione scolastica paritaria. Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.L., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi“. Tale equiparazione però riguarda il riconoscimento del titolo di studio e la qualità del servizio offerto ma non si estende al rapporto di lavoro. Tuttavia, ciò non dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all’art. 97 Cost [Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge]”.
Secondo la Corte di Cassazione quindi non sussiste, in mancanza di una norma di legge, la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Discorso diverso si deve fare, invece, per le scuole pareggiate il cui servizio, a norma dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, deve essere riconosciuto. Né secondo la Corte è applicabile l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate.
Che valore ha la pronuncia della Corte ?: Le decisioni della Cassazione servono proprio a dirimere i dubbi sulla reale interpretazione di una disposizione legislativa, quindi costituisce punto di riferimento per le decisione dei giudici
Ciò nonostante, però, vanno rilevate alcune sentenze di alcuni giudici di merito che, sebbene siano intervenute successivamente alla sentenza della Cassazione, hanno comunque riconosciuto il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie. Tra queste vi sono le sentenze del Tribunale di Salerno con sentenza n. 131/2020 del 22/01/2020 e del Tribunale di Trieste con la sentenza n. 13/2020 del 06/02/2020.
Sentenza n. 32386 del 11 dicembre 2019: Scarica qui- CASS.-11-12-2019
Sulla questione, vi è ora, però, la novità della decisione della Corte d’Appello di Roma – Sezione Lavoro – che ha recentemente ritenuto che il principio di diritto, espresso dalla Corte di Cassazione, nell’interpretare l’art. 485 D. Lgs. N. 297/94, relativo alla valutazione del servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie, statuendo che detto servizio non è riconoscibile ai fini della “ricostruzione di carriera”, – si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, “a causa della ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento che verrebbe realizzata rispetto:
- Sia al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche statali;
- Sia al servizio non di ruolo, prestato presso scuole pubbliche pareggiate, nel periodo fino all’anno scolastico 2005/06;
- Sia al medesimo servizio non di ruolo, prestato presso scuole paritarie, rilevante ai fini dell’integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione a tempo indeterminato”.
Sulla scorta di tali principi la Corte di Appello ha richiesto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali – tenuto conto della particolare rilevanza della questione che coinvolge un numero considerevole di docenti – visto l’art. 23 della legge n. 83/1957. Per quanto rilevato la Corte ha disposto la trasmissione, in Corte Costituzionale, degli atti di una vertenza che ha domandato il riconoscimento di un servizio di docenza non di ruolo (prestato presso la scuola secondaria paritaria) a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
Sarà quindi la Corte Costituzionale allora a dover definitivamente dirimere tale questione che sta procurando non pochi vantaggi e disparità di trattamento fra docenti che si sono visti riconosciuto il servizio da alcuni giudici (fra l’altro sentenze passate in giudicato per cui non più appellabili e soggette a revisione) e docenti che, viceversa, si sono visti respinti il ricorso da parte di quei giudici che si sono uniformati a quanto deciso dalla Corte di Cassazione.
Per quanto attiene, allora, al ricorso patrocinato da questo sindacato, atteso che la decisione dovrebbe essere resa nota nel mese di gennaio 2021, sembra quasi certo che il giudice, salvo che lo stesso non intenda aspettare la decisione della Corte Costituzionale (assai improbabile che lo faccia), sicuramente sarà decisa sulla scorta di quanto andrà a statuire proprio la Corte Costituzionale.