LA DIRIGENTE DELL’UST DI FOGGIA, NEL DIRAMARE LA NOTA DI RETTIFICA DELLA CONVOCAZIONE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO TRASFERITI SU AMBITO, HA ERRONEAMENTE INDICATO IL TERMINE DI 5 GIORNI PER PRODURRE RICORSO AVVERSO LE OPERAZIONI DI MOBILITA’.
ATTESE LE PREOCCUPAZIONI CHE CI SONO STATE MANIFESTATE DAI DOCENTI CHE, PER TUTELARE GLI INTERESSI CONSEGUENTI ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’, STANNO PREDISPONENDO I RICORSI IN MERITO AL MOVIMENTO DISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA SIDI DEL MIUR, SI CHIARISCE QUANTO SEGUE:
—–LE FONTI REGOLATRICI DELLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ SONO RAPPRESENTATE SIA DAL CCNI SOTTOSCRITTO IL 21.12.2017, CHE HA DI FATTO PROROGATO IL CONTENUTO DEL CCNI RELATIVO ALLA MOBILITA’ 2016/2017, CHE DALL’O.M. 207 DEL 9.3.2018.
—-ORBENE, LE PREDETTE FONTI NORMATIVE PREVEDONO CHE:
A) O.M. 207/2018 – ART.28 COMMA 2- .L’Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l’immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art.42 del C.C.N.I. sulla mobilità. – SI TRATTA QUINDI DEI RICORSI AVVERSO LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITA’ E NON AVVERSO I TRASFERIMENTI
B) ARTT.42 -1^ COMMA – CCNI CONTENZIOSO :
1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
C) ART.42 2^ COMMA CCNI MOBILITA’
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183.Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.17.
D) ART.17 CCNI :
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codicedi ProceduraCivile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso provincedi diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile
DALLA LETTURA COMPARATA DELLE PREDETTE NORME, EMERGE CHE:
—-AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI AVVERSO LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITA’, ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO E RICONOSCIMENTO O MENO DELLE PRECEDENZE, E’ AMMESSO RICORSO RISPETTIVAMENTE ENTRO 5 o 10 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL’UST COMPETENZE
—-AVVERSO LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ PUO’ (FACOLTA’) ESSERE ESPERITO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’UFFICIO- QUINDI ENTRO 24 LUGLIO. SI TRATTA NON DI UN RICORSO MA DELLA FACOLTA’ CONCESSA AL DOCENTE DI INVITARE L’AMMINISTRAZIONE AD ATTIVARE UNA PROCEDURA “DI ACCORDO” PER EVITARE UN POSSIBILE CONTENZIOSO
—–AVVERSO IL DECRETO DI PUBBLICAZIONE DEI TRASFERIMENTI, E QUINDI AVVERSO IL MOVIMENTO DISPOSTO DALL’UST COMPETENTE, ESSENDO ATTO DEFINITVO (QUINDI IMPENSABILE PRESENTARE RECLAMO IN OPPOSIZIONE ENTRO 5 GG) E’ ESPERIBILE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO. IN MATERIA LAVORISTICA NON C’E’ TERMINE DI DECADENZA DEL DIRITTO A PROPORRE GRAVAME.