Si fa presente che è ancora possibile aderire al ricorso gratuito per rivendicare il diritto ad ottenere la retribuzione professionale docente – RPD- da parte dei docenti che hanno prestato servizio o prestano servizio come docenti con supplenza temporanea
Ricordiamo che la RPD è un compenso di natura fissa e continuativa istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”.
In particolare, l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”,aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
E’ opportuno sottolineare e porre all’attenzione che si tratta di una somma pari – nel caso minimo – di euro 184 mensili lordi !!! Insomma, si tratta di una somma che rapportata al un periodo di 5 mesi di supplenza temporanea è pari quasi a 1000 euro (fascia minima).
Ora, tale retribuzione professionale docenti è regolarmente corrisposta sia ai docenti di ruolo e che a quelli con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, per cui è assurdo che non sia corrisposta ad analoghi colleghi con contratto non annuale ovvero a chi ottiene una supplenza fino al termine delle lezioni o altre tipologie di supplenza (malattia, maternità, ecc.), indipendentemente dalla durata della supplenza e persino nel caso di supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni, supplenze equiparate per legge all’anno di servizio.
Di fatto, succede che i docenti assunti per “supplenze brevi” ricevono anche uno stipendio inferiore, pur svolgendo lo stesso lavoro degli altri colleghi.
Orbene, sulla problematica è finalmente intervenuta la Corte di Cassazione che ha affermato in maniera chiara che “l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 (…) attribuisce la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”.
I Triubunali del lavoro, compreso quello di Foggia, hanno accolto e stanno accogliendo ricorsi con cui impongono alla Ragioneria Territoriale dello Stato di erogare tale compenso, per cui invitiamo tutti quelli che hanno svolto e stanno svogendo supplenza temporanea ad aderire al ricorso patrocinato da questa organizzazione sindacale.
Gli interessati possono rivolgersi presso questa sede per chiedere notizie e compilare il modulo di adesione.