L\’USR PUGLIA HA TRASMESSO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LA DELIBERA DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO – CON CUI E\’ STATA SANCITA LA LEGITTIMITA\’ DELL\’INQUADRAMENTO DEGLI EX RESPONSABILI AMM.VI NEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI – IN OTTEMPERANZA ALL\’ART.87 DEL CCNL DEL 24.7.2003 SOTTOSCRITTO DA CGIL-CISL-UIL-SNALS.-GILDA CON IL MIUR- MEDIANTE IL CRITERIO DELLA TEMPORIZZAZIONE E DELL\’EQUIPARAZIONE ALLO STIPENDIO INIZIALE DEL DIRETTORE AMM.VO DELLE ACCADEMIE.
IN SOSTANZA, LA CORTE DEI CONTI, DIFFORMEMENTE DA QUANTO STABILITO DALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DELL\’ABRUZZO – HA SANCITO CHE E\’ LEGITTIMO IL CRITERIO STABILITO DI COMUNE ACCORDO FRA LE OO.SS. CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CCNL SOPRA CITATO E IL MIUR NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE LA RIVALUTAZIONE DELL\’ANZIANITA\’ DI SERVIZIO MATURATA NELL\’EX PROFILO DI RESPONSABILE AMM.VO ALL\’ATTO DELL\’INQUDRAMENTO COME DSGA.
TALE INQUADRAMENTO, HA SANCITO LA CORTE, MEDIANTE NORMA PATTIZIA SOTTOSCRITTA, DEVE AVVENIRE IN RAGIONE DELL\’ATTRIBUZIONE DEL DIFFERENZIALE FRA LO STIPENDIO PERCEPITO AL 31.12.1999 QUALE RESPONSABILE AMM.VO E LO STIPENDIO INIZIALE DEL DIRETTORE DELLE ACCADEMIE.
LASCIAMO AI DSGA DELLE SCUOLE, CHE SONO BEN CONSAPEVOLI DELLA QUESTIONE, LE VALUTAZIONI SUL CCNL SOTTOSCRITTO NEL 2003 E SULLE RESPONSABILITA\’ IN CAPO AI SOTTOSCRITTORI.
PER QUANTO CI RIGUARDA STIAMO, CON IL NOSTRO STUDIO LEGALE, VALUTANDO LA QUESTIONE E FAREMO TENERE QUANTO PRIMA NOTIZIE AL RIGUARDO.