Il Senato ha oggi approvato l’emendamento apportato dalla Commissione Parlamentare al D.L 36 in materia di riforma del reclutamento e formazione del personale scolastico
Il provvedimento passa all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 29 giugno pena la sua decadenza.
Riservandoci un esame approfondito non appena il testo diverrà definitivo con l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, ecco le principali modifiche all’attuale sistema di reclutamento e formazione
Purtroppo, la politica ha mostrato tutti i suoi limiti, atteso che ha dovuto chinare il capo sia a quanto deciso dal Ministro Bianchi che dalla Ragioneria dello Stato. Infatti il provvedimento reca con sè il taglio nei prossimi anni di 10 mila posti nell’organico dei docenti e personale ata
FORMAZIONE INIZIALE E CONTINUA DEI DOCENTI
L’articolo 44 reca disposizioni in materia di formazione in servizio con l’obiettivo di attuare la Riforma “Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo” contenuta nel PNRR.
La formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, include le attività le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell’orario di insegnamento
I percorsi di formazione sono definiti dall’istituenda Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione.
La partecipazione all’attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto.
VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI
Sono previste sia verifiche intermedie sia una verifica finale, effettuate dal citato comitato per la valutazione dei docenti, che, in sede di valutazione finale, viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. É stato previsto che tali verifiche debbano avere riguardo, in particolare, alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell’inclusione e delle esperienze extra scolastiche.
Le verifiche intermedie hanno cadenza annuale e sono effettuate sulla base di una relazione presentata dal docente con riguardo al complesso delle attività formative realizzate nell’anno. La verifica finale è volta ad accertare che il docente abbia raggiunto un adeguato livello di formazione
rispetto agli obiettivi. Nel caso in cui la verifica annuale o quella finale diano esito negativo, è consentita al docente la ripetizione della prova nell’anno successivo.
Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di “formazione obbligatoria assimilata”, ai sensi del comma 1 del presente articolo. Tale espressione parrebbe volta a specificare che le richiamate verifiche saranno condotte anche con riferimento ai docenti per i quali (ai sensi del medesimo comma 1) tale attività formativa risulta obbligatoria
INCENTIVO ECONOMICO
Onde incrementare l’accesso ai predetti percorsi di formazione, è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio riconosciuto agli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico all’esito positivo del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva.
A beneficiare di detta incentivazione sono i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale. Il riconoscimento di tale elemento retributivo avviene in maniera selettiva e non generalizzata, sulla base delle valutazioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche.
L’entità dell’incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale. A seguito delle modifiche introdotte in sede referente, è stato previsto che tale incentivo economico sia quantificato nell’ambito di una forchetta compresa fra il 10 per cento e il 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.
PROGRAMMA DI MONITORAGGIO
È infine previsto l’avvio, dall’anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.
Tale programma è elaborato sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, sentito l’Invalsi, e include indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell’offerta formativa. Nella verifica finale, nella quale si determina l’eventuale conseguimento dell’incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto degli esiti del programma di monitoraggio e
valutazione, in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di performance. È fatta comunque salva la progressione salariale di anzianità.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Si badi che sebbene l’articolo 44 in commento, rechi disposizioni sulla “formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”, la disciplina recata al presente articolo si rivolge anche al personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
A seguito delle modifiche introdotte in sede referente:
i) viene demandata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, della loro durata e delle eventuali ore aggiuntive;
ii) si stabilisce che, in ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento è retribuita.
FONDO PER L’INCENTIVO ALLA FORMAZIONE
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, un Fondo per l’incentivo alla
formazione. Quanto alla relativa dotazione, essa è pari a 40 milioni di euro nel 2026, 85 milioni nell’anno 2027, 160 milioni nell’anno 2028, 236 milioni nell’anno 2029, 311 milioni nell’anno 2030 e 387 milioni a decorrere dall’anno 2031.
MODIFICHE CLASSI DI CONCORSO
L’art. 44, comma 1, lettera d)-bis detta disposizioni in materia di Razionalizzazione delle classi di concorso.
In particolare la norma demanda ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca la revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento.
La disposizione in commento, nel puntare alla razionalizzazione delle classi e al loro accorpamento, ha l’obiettivo di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
Il richiamato decreto interministeriale è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Al riguardo, la novella si inserisce in un quadro normativo che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n.59 del 2017, demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. Ciò al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire, in tal modo, un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge sulla “buona scuola” (la n. 107 del 2015).
Il comma 2, nel disciplinare le modalità di adozione di detto decreto, stabilisce prevede i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonché del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
RECLUTAMENTO
Cambia il modo di formare in ingresso e selezionare i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Viene istituito un percorso abilitante di 60 CFU gestito dalle Università e attivato sulla base del fabbisogno di cattedre, con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
A regime, si tratterà dell’unico modo consentito agli aspiranti di conseguire l’abilitazione.
I 24 CFU, già acquisiti da numerosi aspiranti inseriti nelle GPS, non andranno perduti. E’ questa una delle novità del testo
Data ultima per acquisire i 24 CFU è il 31 ottobre 2022.
L’abilitazione permetterà di accedere ai concorsi a cattedra per i quali sono state riformulate le prove selettive. Addio ai test a crocette e ritorno alle domande aperte.
Quindi il percorso per diventare insegnante diventa laurea magistrale (triennale per ITP) + percorso abilitazione di 60 CFU + concorso + anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
Sarà data possibilità fino al 31 dicembre 2024 ai candidati dei concorsi a cattedra di possedere 30 CFU o 24 (questi ultimi acquisiti entro il 31 ottobre 2022) e di conseguire i restanti dopo aver superato il concorso a cattedra. Una fase di passaggio prima dell’entrata a regime del nuovo sistema che entrerà in vigore tra il 2025 e il 2026.
I docenti con tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti nelle scuole statali valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso) partecipano al concorso. Il percorso successivo dipenderà, come per gli altri colleghi, dal possesso o meno dell’abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.
I concorsi saranno annuali, con prova scritta a risposta aperta. Graduatoria per abilitati e non abilitati
TESTO EMENDAMENTO APPROVATO CHE MODIFICA IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE