SITUAZIONE EPIDEMILOGICA E MALATTIA DEI FIGLI: COME FARE

Purtroppo l’enorme confusione e contrasto che si è verificato fra il DPCM del 3 novembre e la successiva ordinanza del Presidente Emiliano, ha comportato la sospensione delle lezioni per le scuole secondarie di secondo grado con conseguente attività n DAD e, viceversa, l’attivazione di una DID per la scuola primaria e media, fatta salvo proprio il diritto della famiglia a poter comunque esprimere la preferenza per la frequenza a scuola

Ovviamente, tali diversità di situazioni comporta per il personale della scuola che ha anche figli situazioni di disagio e di organizzazione familiare che non sempre si riescono ad affrontare. A quanto detto aggiungiamo che, in caso di malattia dei figli(normale malattia non covid o quarantena)  sorgono altre problematiche sulle quali sono stati chiesti chiarimenti.

Premettiamo che la fonte normativa è l’art. Art. 47 DEL D.LGS 151/2001, che così recita:  a) Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. b) Ciascun genitorealternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di eta’ compresa fra i tre e gli otto anni“.

Appare evidente, quindi, che  fino all’età di 3 anni, entrambi i genitori hanno diritto a usufruire del congedo per la malattia del figlio senza alcun limite di tempo, purché i due genitori si assentino alternativamente e fermo restando che solamente i primi 30 giorni (per ciascun anno) saranno retribuiti al 100%.
Per i figli di età compresa fra i 3 e gli 8 anni i genitori hanno diritto ad assentarsi (sempre alternativamente) nei limiti dei 5 giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore. I 5 giorni di permesso non sono cedibili all’altro genitore. 

Per quanto attiene invece al trattamento economico si chiarisce  che l’art. 12 comma 5 del CCNL del 29/11/2007 comparto scuola prevede che: “Successivamente al periodo di astensione [obbligatoria] sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni”.

Quindi, fermo restando che fino ai 3 anni di età il congedo in questione può essere fruito illimitatamente, ai docenti sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato, sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuiti al 100% per ciascun ano di età del bambino. I 30 giorni in questione vengono eventualmente computati complessivamente per entrambi i genitori. Tali giorni di congedo non riducono le ferie e la tredicesima mensilità (in deroga rispetto a quanto prescritto dall’art. 48 comma 1 del D. Lgs 151/2001 che, invece, per la generalità dei dipendenti pubblici dispone diversamente).
Come precisa la norma, la fruizione dei 30 giorni retribuiti al 100% deve avvenire solo “successivamente al periodo di astensione obbligatoria” quindi una volta decorsi 3 mesi dal parto. Diversamente, qualora vengano fruiti antecedentemente (es. dal padre) non saranno retribuiti al 100%.

I 30 giorni vanno considerati in base all’età del bambino e non per anno solare o per anno scolastico. Pertanto, in alcuni casi sarà possibile fruire in ciascun anno scolastico anche di 60 giorni (cumulando due diversi anni dell’età del bambino). Non sarà possibile fruire negli anni successivi gli eventuali giorni retribuiti non fruiti nell’anno precedente. 
Nessuna retribuzione compete, invece, durante i 5 giorni di assenza cui si ha diritto dal terzo all’ottavo anno di vita del bambino.

I periodi di congedo per malattia del figlio non retribuiti (quindi quelli ulteriori rispetto ai primi 30 giorni e quelli usufruiti dopo il compimento del terzo anno di età) sono computati nell’anzianità di servizio ma, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D.Lgs 151/2001, sono esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, alle festività soppresse e al periodo di prova. Ciò significa che il periodo di congedo per malattia del figlio non consente di maturare ferie, tredicesima e festività soppresse. Non è inoltre utile ai fini del raggiungimento del requisito di servizio previsto per il superamento dell’anno di prova (180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche).
Per quanto riguarda i periodi di congedo per malattia retribuiti (i primi 30 giorni), questi non riducono le ferie né la tredicesima mensilità, fermo restando che non sono comunque utili ai fini del superamento dell’anno di prova. 
Ulteriore conferma arriva dalla tabella allegata al CCNI mobilità dove, per la valutazione dei servizi di ruolo e preruolo si afferma che: I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti“.

Pertanto, i periodi di congedo per malattia del figlio, siano essi retribuiti che non retribuiti (compresi quindi i 5 giorni fruiti dopo il terzo anno di vita del bambino o ulteriori rispetto ai 30 giorni usufruiti nei primi 3 anni di vita), dovranno essere considerati come “effettivo servizio” sia per il personale supplente (ai fini della valutazione del servizio nell’aggiornamento delle graduatorie provinciali\d’istituto\a esaurimento) che per i docenti di ruolo.

I periodi di astensione sono validi ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per accedere alla NASpI nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. Gli effetti di tali  periodi di congedo per la malattia del figlio comportano  la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento. Secondo la Circolare 29 dicembre 1976 n. 79 del Ministero del Lavoro per “Malattia” si intende la modificazione peggiorativa dello stato di salute e più precisamente, qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, e per ciò non impegnativa dalle condizioni organiche generali.

In base a tale definizione, non rientra nella nozione di malattia la necessità di un soggiorno a mare o in montagna della madre con il figlio, a meno ché questo trovi giustificazione nella necessità di cure  elioterapiche specificatamente prescritte dal medico al bambino.

La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedo per malattia del figlio è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all’indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. Per la fruizione del congedo occorre una dichiarazione congiunta dei genitori o anche due dichiarazioni distinte, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante che l’altro genitore non è in congedo dal lavoro per il medesimo motivo.   

Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. (art. 47 comma 5, nota ministeriale n. 3466 del 26.10.1982), pertanto è utile ribadire che sia il bambino/a ammalato che il genitore che lo accudisce e si assenta per malattia del figlio non sono sottoposti a visita fiscale e quindi non sono tenuti ad essere reperibili nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del docente.


I periodi di assenza di congedo per malattia del figlio, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi (es: malattia del bambino dal giovedì fino al lunedì della settimana successiva). Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. Quindi, qualora il lavoratore usufruisca della malattia del bambino senza rientrare effettivamente al lavoro, e poi usufruisca nuovamente di un ulteriore periodo di malattia, allora anche i giorni compresi nei due periodi (sabato e\o domenica) dovranno essere considerati come congedo per malattia del bambino.

FRUIZIONE E COMPATIBILITÀ CON ALTRI CONGEDI
Il congedo per malattia del figlio deve essere fruito alternativamente dai due genitori. Ciò significa che i due genitori non potranno fruire del congedo di malattia del figlio nel medesimo giorno, salvo che si tratti di figli differenti. Nella domanda del congedo è necessario indicare che l’altro genitore non sta fruendo per lo stesso figlio e per lo stesso periodo dello stesso congedo. Nel caso di più figli di età inferiore agli 8 anni, i due genitori potranno però fruire del congedo per malattia dei due diversi figli.

Nulla invece osta al fatto che un genitore usufruisca del congedo per malattia del figlio e l’altro genitore fruisca del congedo parentale o, nel caso della madre, del congedo di maternità (o interdizione di maternità).
Su quest’ultimo punto occorre fare chiarezza: l’art. 12 comma 5 del CCNL 2007 comparto scuola prevede che “Successivamente al periodo di astensione […] alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino”, da cui sembrerebbe derivare che il congedo per malattia del figlio non possa essere fruito dal padre nei primi tre mesi di vita del bambino cioè nel periodo di interdizione obbligatoria della madre.
Senonché, come sembrerebbe confermare anche l’ARAN con il parere risposta 900-17H4, il CCNL prevede un regime di maggior fare rispetto alla disciplina di carattere generale che attiene semplicemente al trattamento economico né, d’altra parte, il CCNL potrebbe imporre ulteriori limiti non previsti dalla normativa di carattere generale (il fatto che il congedo per malattia del figlio non possa essere fruito dal padre nei primi tre mesi di vita del bambino) in quanto i contratti collettivi nazionali possono solo prevedere regimi migliorativi e non peggiorativi rispetto alla disciplina generale.
Di conseguenza, deve conseguirne che il padre possa fruire del congedo per la malattia del figlio anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre ma in questo caso il congedo non sarà retribuito.