SOTTOSCRITTO IL NUOVO CCNI RELATIVO ALLA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER IL TRIENNIO 2025/2028: LE NOVITA’

In data odierna le cosiddette OO.SS. della scuola hanno sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione sulla mobilità del personale della scuola valido per il triennio 2025/2028.

Anticipiamo le novità introdotte dal CCNI rispetto al precedente contratto.

LE NOVITA’ RELATIVE ALLE DEROGHE AL VINCOLO DI PERMANENZA NELLA SCUOLA-

I docenti sottoposti ai cosiddetti “VINCOLI” potranno presentare in ogni caso eventuale domanda di mobilità se in possesso dei seguenti requisiti: 

  • docenti con  figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 ; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  • docenti che chiede il  ricongiungimento ai genitori over 65, purché i 65 anni siano compiuti entro il 31 dicembre 2025. Non è necessaria la convivenza del docente con il genitore. L’importante è richiedere la mobilità verso la residenza del genitore ultra 65 enne. 
  • docenti che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • docenti  che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che si trovino nella seguente situazione: 
    1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
    2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
      dei soggetti di cui al punto 2);
    4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
  • il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;

PASSAGGIO DI RUOLO SU POSTI DI SOSTEGNO 
In passato per chiedere il passaggio da un ordine e grado di scuola all’altro su posto di sostegno occorreva essere in possesso dell’abilitazione per un classe di concorso dell’ordine e grado di scuola per il quale si chiedeva il passato (ovviamente oltre al titolo di sostegno per l’ordine e grado di scuola per cui si chiedeva il passaggio.) Con la mobilità per l’a.s. 2025/2026 si concede la possibilità di richiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno per i docenti in possesso della specializzazione su posto di sostegno per altro grado di scuola  anche se non abilitati 

Quindi, i docenti per esempio titolari su infanzia\primaria potranno richiedere il passaggio su posto sostegno su altro grado\ordine di scuola ( esempio scuola media) , se in possesso della specializzazione sul sostegno della scuola media anche se non in possesso dell’abilitazione su materia.

RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI EX LEGGE 104 PER ASSISTENZA GENITORI ANCHE NELLA FASE INTERPROVINCIALE
Il nuovo contratto prevede il riconoscimento della precedenza in fase interprovinciale per l’assistenza da parte dei figli al genitore con disabilità. Ricordiamo che attualmente questo tipo di precedenza viene riconosciuta solo nella fase provinciale. Fino all’a.s. 2024/2025 tale precedenza valeva solo nella fase provinciale

ALTRE NOVITÀ
Le altre novità previste dal nuovo CCNI sono:

  • L’introduzione di nuovi elementi oggetto di valutazione sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio;
  • La modifica graduale, nelle graduatorie interne d’istituto e nella mobilità d’ufficio, ai fini del punteggio previsto per il servizio di insegnamento di pre-ruolo, che, se svolto nello stesso ordine di scuola, sarà progressivamente equiparato, nel corso del triennio, a quello del servizio di ruolo. In particolare, per quest’anno il servizio di preruolo sarà valutato 4 punti, per il 2026/2027 5 punti e per il 2027/2028 6 punti.
    Ricordiamo invece che nella mobilità a domanda il servizio di preruolo era già valutato al pari del servizio di ruolo.
  • Viene aumentato il punteggio per la continuità del servizio nella stessa scuola di titolarità. In particolare:
    • per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità vengono attribuiti 12 punti (invece dei 6 previsti in precedenza)
    • Per ogni ulteriore anno di servizio svolto entro il quinquennio vengono attribuiti 5 punti (invece dei 2 previsti in precedenza)
    • Per ogni ulteriore anno di servizio svolto oltre il quinquennio vengono attribuiti 6 punti (invece dei 3 previsti in precedenza).
  • Viene aumentato di 1 punto il punteggio per i figli (5 punti per ogni figlio di età inferiore a sei anni, 4 punti per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età).
  • Una procedura dedicata appositamente ai movimenti per i funzionari ed elevata qualificazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel CCNL.
  • Il riconoscimento dell’anno prestato con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo ai fini del calcolo del quinquennio\triennio necessari per il superamento dei vincoli. Ai fini del vincolo sono inoltre considerati anche gli anni di servizio svolti in assegnazione provvisoria\utilizzazione nonché gli anni svolti con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 CCNL. 
  • Si prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (nella sola mobilità territoriale, ma non in quella professionale) per lo svolgimento della funzione di Tutor o di orientatore dopo un triennio di incarico continuativo nella stessa scuola.
  • Per il personale ATA nella domanda di mobilità, sarà possibile indicare più province (e non solo una, come è avvenuto finora). In particolare, si potranno indicare una o fino a 15 province nella
    stessa domanda.
  • Viene esteso fino a 10 anni il diritto al rientro dei soprannumerari su scuola/comune di ex titolarità (attualmente previsto per 8 anni).
  • Viene introdotto un punteggio aggiuntivo, nella sola mobilità territoriale, per i titolari in scuole collocate nelle aree a forte rischio di abbandono che per un triennio non abbiano inoltrato domanda di mobilità, né di mobilità annuale.
  • Viene riconosciuta la precedenza per fratelli e sorelle in assistenza anche se non conviventi, sia in fase provinciale che interprovinciale.

Il MIM ora dovrà sottoporre il CCNI alla registrazione degli organi di controllo e poi recepirne il testo in una Ordinanza Ministeriale. L’espletamento di tale procedure potrebbe far slittare la data di inizio per la presentazione delle domande di mobilità a metà febbraio 2025.

Ci riserviamo di analizzare compiutamente e nel dettaglio il nuovo CCNI nei prossimi giorni. 

CCNI MOBILITA’ 2025-2028