I dirigenti scolastici delle scuole in cui sono funzionanti corsi diurni e serali, si trovano spesso ad affrontare il dilemma dell’assegnazione di spezzoni pari o inferiri alle 6 ore a docenti dell’uno o altro corso.
L’equivoco nasce dal fatto che la presenza di corsi serali in una scuola determina l’assegnazione di un codice diverso e un organico distinto e, quindi, come detto, diverso codice meccanografico, nonché organici diversi costituiti presso i CPIA, le sezioni carcerarie e ospedali.
Pertanto, le Scuole serali, sedi dei CPIA, sezioni scolastiche nelle carceri o negli ospedali sono richieste specificatamente dai docenti nella domanda di mobilità, senza dover chiedere obbligatoriamente l’intero istituto del quale fanno parte.
Non solo, tali “scuole” hanno anche un organico distinto ai fini dell’individuazione del perdente posto, per cui, un docente del serale di A11 non concorre con il docente del corso diurno sempre di A11 ai fini della perdita del posto, come invece avviene nell’IS tra un A11 per esempio assegnato all’indirizzo geometra e un A11 assegnato all’indirizzo tecnico appartenenti alla stessa autonomia scolastica.
Anche relativamente alla “assegnazione dei docenti alle sedi e ai plessi”, avendo a riferimento due organici distinti e a due codici meccanografici diversi, i criteri dell’assegnazione dei docenti al corso serale e al corso diurno di fatto deve avvenire in modo totalmente separato: i docenti del diurno non possono insegnare nel serale e viceversa
È noto come le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, fomiti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
È chiaro dunque che con “docenti in servizio nella scuola medesima” non ci si può che riferire ai docenti facenti parte dell’organico di quella scuola e appunto in servizio in essa, escludendo quindi che uno spezzone pari o inferiore alle 6 ore del corso diurno possa essere offerto ad un docente del corso del serale e viceversa, perché trattasi di due “scuole” distinte, con codici meccanografici e organici ben distinti, tant’è che se un docente del serale volesse insegnare al diurno (o viceversa) dovrebbe produrre domanda di mobilità, pur essendo l’istituto lo “stesso”.
Il principio è uguale quando si tratta di sostituire i colleghi assenti, infatti anche in questo caso non è possibile richiedere la disponibilità della sostituzione ad un docente in servizio nel serale rispetto all’assenza del collega del diurno (e viceversa).
Di questo parere una sentenza del 2012 della Sezione Civile del Tribunale di Ravenna che con Sentenza 16 aprile n. 211 ha dato ragione ad un Dirigente e ha respinto il ricorso di un docente che richiedeva l’assegnazione di 4 ore aggiuntive della classe A058, poiché queste ore erano relative al corso serale dell’istituto mentre il ricorrente insegnava presso l’istituto diurno.
Invero, purtroppo, molti dirigenti scolastici, ritenendo che l’annuale circolare ministeriale sulle supplenze, per quanto attiene alle ore pari o inferiori a 6, precisa che: “La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie”.”, sono dell’avviso di interpretare l’allocuzione “scuola medesima” come preminente rispetto ai due organici distinti, per cui assegnano tali ore, se esitenti nel serale, o viceversa, a docenti titolari nell’uno o altro tipologia di posto (codice meccanografico).
Il Ministero sulla delicata questione non ha mai espresso un proprio parere per cui restano diversificati comportamenti da parte dei dirigenti scolastici.