STIPENDI PERSONALE DOCENTE E ATA: CONTROLLARE IL CEDOLINO E’ POSSIBILE CHE NON SIA STATO FATTO IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA

Ci giungono numerose segnalazioni in ordine al mancato “riallineamento” della carriera per il personale docente e ATA.

Tale omissione determina il mancato incremento dello stipendio mensile

Vediamo cosa si intende per RIALLINEAMENTO della carriera e chi riguarda.

Premesso che tutto il personale della scuola, una volta superato il periodo di prova, produce, nel caso in cui vanti anni interi di servizio non di ruolo, la domanda di  ricostruzione carriera, nel periodo che va dal 1^ settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico successivo a quello di superamento dell’anno di prova, E’ NECESSARIO SAPERE CHE IL SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO SI VALUTA PER INTERO I PRIMI 4 ANNI E LA PARTE RESTANTE PER 2/3, VALIDI ANCORA AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI, LA RESTANTE PARTE, CIOE’ 1/3 IN PRATICA SI PERDE.

Ciò significa, che se un docente ha prestato 7 anni di servizio non di ruolo ( ossia 180 gg di servizio in ciascun anno oppure ininterrotto servizio dal 1^ febbraio con partecipazione scrutini PER I DOCENTI- sommando tutto il pre ruolo per gli ATA, anche se prestato in anni diversi) avrà valutato 4 anni per intero ai fini giuridici ed economici (validi cioè per passare da una fascia stipendiale all’altra) e la restante parte 3 anni per 2/3 cioe’  solo 2 anni che si aggiungono ai 4 valutati, per un totale di anni 6; da tale calcolo viene sottratto 1 anno ai fini della progressione economica. Infatti anni 1  viene conteggiato ai soli fini economici (non utile per progressione perchè non ci sono più aumenti biennali) ma non produce effetto se non successivamente, come appresso vedremo, chiedendo il RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA.

Ovviamente, per chi ha più anni di servizio di 7 anni il danno è maggiore. 

Ci si chiede : Allora avrò perso per sempre 1 anno di progressione di carriera ?

La risposta è NO. Infatti, proprio con il “RIALLINEAMENTO” della carriera è possibile recuperare gli anni persi e, come nel nostro esempio 1 anno di servizio.

Il riallineamento carriera, definito dall’articolo 4, comma 3, del DPR 399/98, prevede che “al compimento del:

  • 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
  • 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
  • 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,
  • 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,

gli anni riconosciuti ai soli fini economici vengono recuperati e sono validi per la progressione di carriera e scattare quindi prima di fascia ottenendo una migliore posizione stipendiale.

In definitiva, ciò significa che al raggiungimento dell’anno di servizio indicato per ogni categoria, docenti o ATA hanno il diritto a ‘recuperare’ l’anzianità di servizio (1/3,  ai soli fini economici) non calcolata in precedenza in fase di ricostruzione carriera. Ciò permette un nuovo inquadramento nelle fascia stipendiale spettante.

CHI RIGUARDA IN PARTICOLARE::

DOCENTI IN RUOLO DAL 01/09/1995 in poi (confermati in ruolo dal 01/09/1996 in poi)

ATA IN RUOLO DAL 01/09/1996 in poi

E CON SERVIZIO PRE-RUOLO SUPERIORE A 4 ANNI

Proprio questo  personale nel decreto di RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA hq ottenuto il riconoscimento del servizio pre-ruolo superiore a 4 anni + 2/3 suddiviso in: UTILE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI e restante parte (1/3) UTILE AI SOLI FINI ECONOMICI

Tale situazione, attenzione, non riguarda il personale DOCENTE ed ATA confermati in ruolo prima del 1996 in quanto anche con più di 4 anni di servizio pre-ruolo HANNO OTTENUTO L’INTERO RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI NELLA CARRIERA.

ATTENZIONE:

Le prescrizione per il riallineamento della carriera è di 10 anni, 5 ai fini economici.

L’aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell’Amministrazione, tuttavia la Ragioneria Generale dello Stato pretende la domanda da parte dell’interessato e le scuole devono essere sollecitate ad emettere il provvedimento

Per maggiore chiarimento, riportiamo le fasce stipendiali dei docenti

Per gli insegnanti assunti prima del 01/09/2011 sono:

  • 0-2
  • 3-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Per tutti gli insegnanti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:

  • 0-8
  • 9-14
  • 15-20
  • 21-27
  • 28-34
  • 35 e oltre

Riportiamo gli importi degli stipendi per fasce da cui è possibile evidenziare come, il ritardo di 1 anno o più, nel riallineamento dello stipendio, determina il danno economico.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E AL FINE DI POTER OTTENERE ASSISTENZA E CONSULENZA NELLA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA DA PRODURRE ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE E ALLA SCUOLA, GLI ISCRITTI ALLA FLP SCUOLA FOGGIA, OVVERO COLORO CHE ISCRIVENDOSI CHIEDONO ASSISTENZA, POSSONO RECARSI, PRENOTANDO APPUNTAMENTO SUL SITO, PRESSO LA NOSTRA SEDE, PORTANDO IL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA EMESSO DALLA SCUOLA AL MOMENTO DELLA CONFERMA IN RUOLO.

L’ASSISTENZA PER TALE SERVIZIO SI SVOLGE NEI GIORNI DI MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’- POMERIGGIO DALLE ORE 16 ALLE ORE 19.- COORDINATRICE DEL SERVIZIO SIG.RA ANTONELLA RIZZI