SUPPLENZA ANNUALE E DIRITTO AD USUFRUIRE DELL’ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA

In ordine a quesiti che ci sono stati sottoposti, relativamente alla possibilitò, per il personale supplente annuale, di chiedere l’aspettativa senza assegni per motivi personali, di famiglia, di studio, si precisa che:

Preliminarmente, il personale che intende chiedere l’aspettativa deve aver perfezionato il contratto di lavoro mediante l’assunzione in servizio. Non è possibile chiedere l’aspettativa senza aver assunto servizio e stipulato il relativo contratto. All’atto dell’assunzione non vi devono essere situazioni di incompatibilità rispetto alla nuova attività lavorativa pubblica (ossia essere dipendente di altra amministrazione, essere dipendente di aziende private, in definitiva non bisogna avere in atto altri rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato). Si ribadisce, pertanto, l’aspettativa per motivi di lavoro, colui che svolge già altra attività lavorativa (presso un privato o presso altra amministrazione pubblica) non può sottoscrivere il contratto di lavoro chiedendo poi di usufruire dell’aspettativa di cui all’art. 18 comma 3 del CCNL.

La Circolare supplenze 2023/2024 prevede al riguardo che: “La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.

Ovviamente, il personale collocato in aspettativa non ha diritto allo stipendio e, in conseguenza, ad alcun versamento di contributi.

L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati. Qualora sia fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi. In ogni caso il periodo di aspettativa non può superare, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

L’aspettativa non retribuita non ha validità giuridica e, di conseguenza, non si valuta ai fini dell’anzianità di servizio, progressione di carriera, punteggio della continuità. Non è inoltre utile ai fini del superamento del periodo di formazione e prova.

In particolare:

  • Per il personale a tempo indeterminato: l’aspettativa non è utile ai fini del compimento dell’anno di prova o di formazione (docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nonché ai fini della continuità del servizio valutabile come punteggio nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione di personale soprannumerario.
  • Per il personale a tempo determinato (30/06 o 31/08): l’aspettativa interrompe l’anzianità di servizio pertanto non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità, dell’anzianità di servizio, del versamento dei contributi e pertanto tale periodo non è ritenuto valido ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento e d’Istituto.

L’aspettativa per motivi di lavoro è subordinata alla richiesta del dipendente. A tal fine, occorre presentare con ragionevole anticipo istanza di aspettativa redatta per iscritto, indirizzata al dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.

Nella domanda il dipendente deve precisare e attestare l’esperienza lavorativa per la quale intende essere collocato in aspettativa: se l’esperienza è presso un Ente Pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta; se l’esperienza è presso un soggetto privato, è bene che il dipendente esibisca una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa. Nel caso di aspettativa per motivi di famiglia o personale, il lavoratore dovrà indicare le esigenze che lo hanno indotta alla richiesta del periodo di aspettativa eventualmente anche allegando documentazione di supporto.

Va precisato che, nel caso di aspettativa per motivi familiari, personali o di studio, l’impiegato non ha un diritto ad ottenere la concessione dell’aspettativa, ma soltanto un interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell’amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio.

Diversamente nel caso dell’aspettativa per altro lavoro o per superare un periodo di prova, la concessione dell’aspettativa non è discrezionale, in quanto la norma prevede testualmente che il dipendente “è collocato in aspettativa a domanda”.

TIPOLOGIE DI SITUAZIONI E PERSONALE INTERESSATO

 

  1. PERSONALE DI RUOLO O CON SUPPLENZA AL 31 AGOSTO O 30 GIUGNO 
  • RICHIESTA ASPETTATIVA DOVUTA A MOTIVI DI FAMIGLIA E PERSONALI
    A) Norma disciplinante l’istituto: art. 18 comma 1 del CCNL 2007 –
  • b) Competenza: La domanda va prodotta al dirigente scolastico della scuola di titolarità o di servizio; 
  • c) Personale avente titolo:
  • personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato
  • ai docenti di religione cattolica (art. 3 comma 6 e 7 del D.P.R n. 399/1988)
  • al personale docenteeducativo e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06), limitatamente alla durata dell’incarico. 
  • escluso il personale con supplenza temporanea

 

  • RICHIESTA ASPETTATIVA PER MOTIVI DI STUDIO
    A) Norma disciplinante l’istituto:
    art. 18 comma 2 del CCNL-
  • B) Il personale scolastico è collocato, a richiesta,  in aspettativaper motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca
  • RICHIESTA ASPETTATIVA PER MOTIVI DI LAVORO
    Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. Ciò consente al lavoratore dipendente la possibilità di stipulare un contratto di lavoro con un’altra amministrazione pubblica o con un soggetto privato, compresa una scuola paritaria. Ai sensi dell’art. 18 della legge 183/2000, tra le diverse attività lavorative per le quali è possibile fruire dell’aspettativa vi sono anche le attività professionali e imprenditoriali.