SUPPLENZE A.S. 2024/2025 E GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO-: SCELTA SEDI PER CONFERIMENTO NOMINA IN RUOLO E SUPPLENZE — DOMANDE DAL 26 LUGLIO AL 7 AGOSTO ORE 14- UNA VERGOGNOSA PROCEDURA CON LA COMPLICITA’ DELLE COSIDDETTE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

Il comportamento vergognoso ed irrispettoso del Ministero dell’Istruzione viene oggi confermato in tutta la sua evidenza grazie anche alla complicità delle cosiddette OO.SS. rappresentative (di chi e di cosa…?) 

Infatti, a monte di ritardi dovuti a loro beghe politiche, a monte di incapacità di gestire le procedure amministrative, a monte di una guida politica incapace e insufficiente quale quella del Ministro Valditara, ecco che viene emanata la circolare che regolamenta il conferimento delle supplenze per l’a.s. 2024/2025 e, IN COMPLETA ASSENZA DELLA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, CON L’IMPOSSIBILITA’ DA PARTE DEI DOCENTI DI POTER VISIONARE LA PROPRIA POSIZIONE IN GRADUATORIA, SI STABILISCE CHE LA SCELTA DELLE SEDI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DEVE AVVENIRE DAL 26 LUGLIO 2024 AL 7 AGOSTO 2024 ORE 14, OSSIA MENO DI 10 GIORNI (se togliamo i giorni festivi) PER UNA PROCEDURA GESTITA DA UN ALGORITMO CHE HA GIA’ FATTO “MORTI E FERITI” NEGLI ANNI DECORSI, CON CONTENZIOSI ANCORA IN CORSO. 

Eppure tutto ciò non ha alcun rilievo per il Ministero e tanto meno per le cosiddette OO.SS rappresentative (leggasi CGIL-CISL-SNALS-GILDA-E ANIEF) visto che consentono di dover produrre domanda per le supplenze in assenza della pubblicazione delle graduatorie.

Ci chiediamo che “diritti dei lavoratori vengono tutelati?” “che modo è questo di fare sindacato”.

QUESTO E’ SOLO UN MODO VEROGNOSO DI ASSECONDARE E GIUSTIFICARE I RITARDI DI UN MINISTERO CHE FA ACQUA DA TUTTE LE PARTI E CHE TRATTA IL PERSONALE DELLA SCUOLA AL PARI “DI SERVI….UBBIDIENTI E … ZITTO E MOSCA”

Sappiamo di essere duri in questo comunicato,  ma LA MISURA NON E’ SOLO COLMA MA HA OLTREPASSATO OGNI LIMITE E CI CHIEDIAMO E CHIEDIAMO AI DOCENTI ISCRITTI A QUESTE FANTOMATICHE OO.SS COSIDDETTE RAPPRESENTATIVE SE HA ANCORA SENSO ESSERE ISCRITTI A ORGANIZZAZIONI CHE SEMBRANO PIU’ BEARSI DELLE APPARIZIONI NELLE DIRETTE “SU SITI DI CONSULENZA ONLINE” CHE FARE VERA E DECISA AZIONE SINDACALE. 

Fatta questa necessaria premessa, veniamo alla circolare ministeriale relativa al conferimento delle supplenze per l’a.s. 2024/2025  e alla richiesta delle nomine in ruolo per iscritti in GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO.

PRESENTAZIONE DOMANDE: DAL 26 LUGLIO 2024 -ORE 9- AL 7 AGOSTO 2024 – ORE 14

In detto periodo si svolgono le seguenti procedure:

  • Conferimento delle supplenze da GAE/GPS al 31 agosto/30 giugno.
  • Nomine per la procedura straordinaria di immissione in ruolo da GPS I fascia (esclusivamente per posto di sostegno).

In questo momento, fra l’altro non sappiamo nemmeno quanti sono i posti che saranno destinati alle immissioni in ruolo da GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO atteso che a tale procedura sono destinati i posti non assegnati alle GAE -per assenza di aspiranti – e alle procedure concorsuali- per esaurimento delle stesse. A nostro avviso le probabilità di avere una nomina da GPS 1^ FASCIA SOSTEGNO, almeno per la provincia di FOGGIA sono alquanto scarse se non nulle

CHI POTRA’ PRODURRE DOMANDA

Docenti inseriti nella I fascia GPS sostegno possono  partecipare alla procedura straordinaria per le immissioni in ruolo.

È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 471 e 702 del CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024. Inoltre, Il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno, in quanto in attesa del conseguimento/riconoscimento del titolo di specializzazione.

Gli aspiranti possono partecipare alla procedura compilando l’apposita sezione della piattaforma. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno.

In sostanza, i posti disponibili (nel limite del contingente di posti autorizzati per le immissioni in ruolo- dei quali in questo momento non si hanno notizie se non nel contingete totale (54 mila), altra illegittima procedura posta in essere, vengono destinati alle ordinarie immissioni in ruolo, gli uffici scolastici provvederanno alla pubblicazione del contingente destinato all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo. Si tratta quindi dei posti residui.

In particolare, l’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo avviene in due fasi:

  • gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto di sostegno;
  • gli USR, a seguito della verifica delle istanze presentate, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse, sulla base della posizione rivestita nella prima fascia delle GPS di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche all’interno del comune o del distretto è effettuato sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico.
SOTTOLINEAMO CHE: La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura finalizzata al ruolo ma consente di partecipare alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato.

EVIDENZIAMO CHE: Nel caso in cui il docente non indichi alcune sedi e, al termine di tutte le altre procedure di conferimento di nomine in ruolo da GAE e GM, tale sede è ancora disponibile, la mancata indicazione viene intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto. Ciò però, in ogni caso, consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato al 31 agosto/30 giugno dell’Ordinanza ministeriale.

 

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE – SCELTA DELLE SEDI
I docenti inclusi in GAE o GPS, attraverso la procedura informatizzata che verrà utilizzata per scegliere le sedi scolastiche ove intendo ottenere eventuale nomina, si vedranno assegnate: 
  1. supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto.
  2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno.

Le supplenze c.d. “brevi” e le supplenze per posti che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre sono invece di competenza dei Dirigenti scolastici e saranno conferite tramite le graduatorie d’istituto e con termine ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Anche i docenti di ruolo, qualora iscritti in GAE O GPS possono,  usufruendo dell’art. 47 CCNL, partecipare al conferimento di una supplenza (per altra classe di concorso o grado/ordine di scuola o per diversa tipologia di posto), che per l’individuazione straordinaria da GPS I fascia sostegno ai fini dell’immissione in ruolo.

Tale possibilità è anche riservata al personale ATA di ruolo che, usufruendo dell’art. 70, potrà accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.

A QUESTO PUNTO, ATTESO CHE VEROSIMILMENTE, LE DOMANDE DI AGGIORNAMENTO E/O INSERIMENTO IN GRADUATORIA (COME HA DICHIARATO IN MANIERA CHIARA PER ESEMPIO L’UST DI NAPOLI) AVVERRA’ SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE MA CON SEMPLICE VALIDAZIONE DEI TITOLI INSERITI DA PARTE DEGLI ASPIRANTI, LE SCUOLE PRESSO CUI IL DOCENTE NOMINATO DALL’UST CON SUPPLENZA ANNUALE, ASSUMERA’ SERVIZIO DOVRANNO PROCEDERE AL CONTROLLO DELLA DOMANDA E DEI TITOLI PRODOTTI

E’ auspicabile che detto controllo avvenga nel più breve tempo possibile, sia per un certezza della legittimità della nomina conferita sia per evitare consolidamento di diritti che in ogni caso, al di là dell’interruzione della continuità didattica, producono nocumento anche al docente coinvolto che si vedrebbe licenziato, per esempio dopo alcuni mesi (come spesso accade) con l’impossibilità di aver partecipato ad altre convocazioni sia da GPS provinciale che da graduatorie di istituto. 

PASSIAMO ORA, ALL’ESAME DELLE PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE-

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Con l’occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo 33, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.

 

PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI NOMINA A PERSONALE RISERVISTA- LEGGE 68/1999  E SEGUENTI

Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti. 

Anche per le assunzioni a tempo determinato di personale docente ed educativo beneficiario delle riserve di cui alla legge n. 68/99, le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato A, istruzioni operative finalizzate alle immissioni in ruolo, punto A7: “Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica…”. Analoghe disposizioni valgono per il personale ATA.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’articolo 3, c. 123, della legge n. 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1, c. 2, della L. n. 407/98.

CIRCOLARE SUPPLENZE 2024- 2025

Avviso-INS_2024_25_m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEI.0115399.25-07-2024-1

PROSEGUIREMO NELL’ANALISI DELLA O.M. IN PROSSIMI RESOCONTI