SUPPLENZE GRADUATORIE DI ISTITUTO: QUESITI SU RINUNCIA O ABBANDONO

Ci pervengono ancora quesiti sulle sanzioni cui sono sottoposti i docenti che rinunciano o abbandonano supplenze temporanee da graduatorie di istituto. Di tale problematica e di altre ci siamo occupati nel nostro precedente resoconto-CLICCA QUI PER ACCEDERE- per cui rispondiamo ora ad alcuni quesiti specifici che, comunque, erano trattati nel nostro comunicato

Premettiamo che tutte le nomine da G.I. si configurano come supplenze brevi. L’O.M. n 88 del 16 maggio 2024, oltre ad aver previsto delle sanzioni molto pensanti relativamente alla mancata accettazione o risoluzione dei contratti da GPS, ha inasprito anche le penalizzazioni per la mancata accettazione di proposta contrattuale da Graduatoria di Istituto o per risoluzione anticipata.

QUESITO: COSA SUCCEDE SE NON ACCETTO SUPPLENZA DA G.I.

Nello specifico i casi previsti sono principalmente due:

  • La mancata accettazione di una proposta contrattuale o la sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
  • Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;

Ciò  detto, allora,  nel caso in cui non si accetti una proposta di assunzione o la proroga da parte di una scuola, si verrà depennati da quella specifica graduatoria di quella scuola per l’a.s. in corso. Ovviamente questo solo se si risulta inoccupati o se non si abbia già accettato proposta da altra scuola.

  • La stessa penalizzazione è prevista per le proposte sul sostegno, ma solo per i docenti specializzati. Quindi chi non è specializzato sul sostegno può non accettare proposte su sostegno da graduatoria di istituto incrociata.

QUESITO  : POSSO ABBANDONARE UNA SUPPLENZA BREVE DA G.I.

  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. Chi abbandona il servizio viene depennato da tutte le graduatorie per il periodo di vigenza delle stesse.

C’è però la possibilità di lasciare una supplenza breve da G.I.Questo può avvenire solo nel caso in cui si riceva una proposta di assunzione da GPS/GAE o sempre da graduatoria di istituto con termine al 30/06 o al 31/08.

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