Il Ministero della Salute con circolare n. 0053886 del 25/11/2021 consente anche alle persone dai 18 ai 39 anni di accedere alla dose di rinforzo del vaccino anti-Covid 150 giorni dopo (5 mesi) il completamento del ciclo vaccinale primario. I soggetti dai 40 anni ai 59 anni possono già dal 22 novembre prenotare la terza dose di vaccino.
Nella circolare si raccomanda, inoltre, di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi
di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione.
A seguito, poi, del D.L. varato nei giorni scorsi, anche il personale della scuola avrà priorità di accesso alla vaccinazione.
Per la dose di rinforzo saranno utilizzati solo Pfizer (con lo stesso dosaggio delle prime 2 dosi) e Moderna (metà dosaggio, come raccomandato dalla casa farmaceutica per l’elevato contenuto di principio attivo).
A quanto detto si aggiunge che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La circolare del Ministero della Salute del 4 agosto scorso, richiamata dalla nuova circolare, chiarisce anche che la vaccinazione non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione. Invece, l’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.
Ci sono poi situazioni in cui è possibile valutare l’utilizzo di un vaccino diverso da quello inoculato con la prima dose, ad esempio dopo una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o nei casi di miocardite e pericardite.
Infine, la circolare ribadisce che l’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.
In merito all’obbligo vaccinale introdotto dal 15 dicembre prossimo, si fa presente che il personale interessato sarà invitato dal Dirigente scolastico a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione o la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni.
Quindi, il personale che non può vaccinarsi, può consegnare al Dirigente scolastico la propria certificazione di esenzione, che al momento è valida fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe.
Relativamente, ancora, all’obbligo imposto al personale della scuola di effettuare il vaccino, va anche sottolineato come la prenotazione spesso viene fissata dall’ASL nel turno antimeridiano, per cui sorge il problema del permesso da chiedere.
In merito, dobbiamo evidenziare che, in effetti, non sussiste nella normativa attuale una specifica norma che consenta la fruizione di un permesso per vaccino Covid
In ogni caso, la Funzione Pubblica ha spiegato in un parere del luglio scorso che “non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell’assenza per la somministrazione degli stessi”.
In virtù di tale precisazione, essendo stato prorogato lo stato emergenziale al 31 dicembre 2021, appare evidente che il permesso da richiedere per chi ha l’appuntamento per la terza dose può rientrare nel permesso per visita specialistica, ai sensi del CCNL scuola per questo fine si può chiedere una giornata di malattia. L’assenza per il personale della scuola – ai sensi del comma 5, dell’art. 31, del decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021 – non determina alcuna decurtazione del trattamento economico.
Ove, vi fossero, poi, effetti indesiderati che non consentono di poter recarsi al lavoro nei giorni successivi le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi sono soggette alle relative decurtazioni – la famigerata trattenuta Brunetta – per i primi dieci giorni di assenza.