In questi giorni molti idonei alla procedura di accesso all’VIII ciclo del tfa sostegno – indetto per l’a.a. 2022/2023- stanno procedendo all’iscrizione presso l’Università di Foggia al percorso per il conseguimento del titolo di sostegno. Tale corso si svolgerà congiuntamente ai vincitori del IX corso del tfa sostegno ed è riferito all’a.a. 2023/2024.
I docenti in questione, ove già in possesso di altro titolo di sostegno ovvero di altra abilitazione, nelle more, si sono iscritti ai corsi abilitanti da 30 cfu per il conseguimento dell’abilitazione su classe di concorso ovvero intenderebbero iscriversi ai corsi da 30 cfu indetti per l’a.a. 2024/2’25.
Orbene, su tale problematica ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla compatibilità di frequenza dei due percorsi.
Premettiamo, per chiarimento indispensabile, che si tratta della iscrizione ai corsi di sostegno cosiddetti abbreviati cioè quei corsi di specializzazione sostegno cui accedono i docenti già in possesso di altra specializzazione per il sostegno.
Giova sottolineare che la legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.
Orbene, la Legge legge 12 aprile 2022 n. 33 e i relativi decreti attuativi non disciplinano espressamente l’ipotesi della contemporanea iscrizione nel caso di frequenza dei “percorsi abilitanti”, atteso che nel 2023 non erano ancora stati istituiti i corsi abilitanti. Inoltre, sulla questione è dovuto intervenire anche, seppure con una semplice faq, il Ministero dell’Università, relativamente alla possibilità di essere iscritti al tfa e a un master nello stesso anno accademico, proprio perchè la legge era lacunosa di indicazione anche su tali due procedure.,
Come detto il MUR con apposita FAQ, ha chiarito che la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.
L’art. 3 del DM 930/9022 sopra richiamato precisa che: “Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio”
Quindi, è possibile la contemporanea iscrizione ma a condizione che uno dei due corsi non presenti frequenza obbligatoria, come appunto tfa e master.
Per estensione, tale deroga ha riguardato anche i docenti che si iscrivono e frequentano i corsi “abbreviati per gli idonei in possesso di altro titolo di sostegno”. Infatti, non si considerano a frequenza obbligatoria i corsi che prevedono frequenza obbligatoria per le sole attività di tirocinio e laboratorio.
Infatti, i corsisti che stanno seguendo il TFA Sostegno con percorso abbreviato (perché in possesso di specializzazione su altro grado) sono “esonerati”, a seconda dei casi, in tutto o in parte dalla frequenza degli insegnamenti, mentre rimangono obbligatori laboratori e tirocinio.
Occorre quindi distinguere due diverse situazioni:
- Il caso in cui l’esonero dagli insegnamenti è totale
- Il caso in cui l’esonero dagli insegnamenti è parziale
I docenti, pertanto, esonerati in tutto dalla frequenza degli insegnamenti del TFA Sostegno a seguito del percorso abbreviato, potrà iscriversi ai percorsi abilitanti da 30 CFU (ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023). Viceversa, se l’esonero degli insegnamenti è solo parziale, allora non è possibile iscriversi contemporaneamente ai due corsi.
Infatti, solo se si viene integralmente esonerati dagli insegnamenti, l’obbligo di frequenza è limitato ai soli laboratori e al tirocinio, l’art. 3 del DM 930/9022 prevede che il divieto non si applichi relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
Sull’argomento si vedano le FAQ dell’Università di Foggia, quelle dell’Università Ecampus e dell’Università Suor Orsola di Napoli in senso positivo.