TFA SOSTEGNO IX CICLO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Pubblichiamo le FAQ di chiarimento del Ministero su alcuni quesiti sottoposti e relativi al bando per l’ammissione alle prove selettive del IX ciclo del TFA SOSTEGNO

Domanda:
Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?

Risposta:
I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.

 
Domanda:
I candidati che accedono al concorso in base al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 (riservatari 3 anni su 5) nel caso in cui non rientrino nei posti previsti dalla riserva del 35% hanno diritto ad essere inseriti nuovamente nel concorso per accedere alle prove scritte e orali?

Risposta:
I candidati che non rientrino nella riserva possono accedere alle prove “comuni” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte.

 
Domanda:
Per l’ammissione al concorso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59 del 3/04/2017 per accedere al concorso a cattedra è necessario possedere oltre alla laurea l’abilitazione. Nel decreto è prevista la possibilità di essere ammessi al concorso, fino al 1/12/2024 anche con il possesso dei 24 CFU purché conseguiti entro il 31/10/2022. I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IX Ciclo del sostegno?

Risposta:
NO


Domanda:
Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo valido anche per l’accesso al IX ciclo sostegno?

Risposta:
Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.

 
Domanda:
Gli anni di insegnamento dichiarati come titoli di accesso per il concorso (3 anni su 5 o 3 anni su 10) devono essere considerati anche come titoli valutabili ai fini della graduatoria? La tabella A del decreto interministeriale del 29 marzo 2024 n. 549 stabilisce che il titolo di studio utilizzato per l’accesso non può essere valutato come titolo valutabile, il servizio è da considerare in analogia?

Risposta:
La tabella A è stata predisposta per la graduatoria relativa alla riserva dei posti. Per quanto riguarda la graduatoria generale, la valutazione dei titoli avviene ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del decreto ministeriale 30 settembre 2011.

 
Domanda:
Ai sensi della nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le ore di ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicata anche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto. Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si deve intendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore?

Risposta:
La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno – in occasione delle risposte fornite alla S.V. con nota del 9 giugno 2023, prot. 10328 – il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’a.a. 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019.

 
Domanda:
In merito all’art. 2, comma 1 Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 – relativo all’accesso diretto al corso dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (i cosiddetti “riservatari 3 su 5”) – si chiedono i seguenti chiarimenti:
a) I “riservatari 3 su 5” pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione?

Risposta:
Sì, corretto.

 
b) Nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva? Es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65)?
Risposta:
Sì, corretto.

 
c) Qualora su un grado/ordine di scuola ci sia un numero di domande di “riservatari 3 su 5” inferiore alla quota di riserva, i posti residui della quota di riserva vanno ad integrare la quota restante? E come si calcola in questo caso il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo?
Risposta:
Il numero residuo della quota di riserva si aggiunge al calcolo di cui alla lett. b).

 
Domanda:
Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: come va interpretata questa frase? Significa che il “riservatario 3 su 5” non
può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”?

Risposta:
I candidati possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.

 
e) Se il “riservatario 3 su 5” può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”, ciò comporta che la graduatoria dei “riservatari” debba essere pubblicata necessariamente prima dello svolgimento delle prove selettive?
Risposta:
La graduatoria dei riservatari deve essere chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte (in quanto sono esonerati dalla prova preselettiva così come chiarito al punto 2).

 
f) Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024?
Risposta:
Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’istruzione e del merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.

A QUANTO DETTO NELLA NOTA MINISTERIALE DEL 9 APRILE 2024, IL CUI CONTENUTO E’ SOPRA RIPORTATO, AGGIUNGIAMO, PER RISPONDERE AD ULTERIORI QUESITI CHE CI SONO STATI SOTTOPOSTI CHE:

RISERVA DEI POSTI PER COLORO CHE VANTANO 3 ANNI DI SERVIZIO SU POSTI DI SOSTEGNO

  • l’anno scolastico in corso viene considerato per cui i 5 anni decorrono dall’a.s. 2019/2020;
  • i tre anni possono essere prestati : nelle scuole statali, paritarie, percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni
  • non viene richieste un anno specifico prestato in un ordine o grado di scuola; 
  • i tre anni possono essere stati prestati su posto di sostegno anche in diversi ordini e gradi di scuola. Valgono anche gli anni prestati con contratto stipulato a seguito di messa a disposizione. Il tutto ovviamente a condizione che il candidato alla data di scadenza della domanda di partecipazione alle prove selettive risulti in possesso del relativo titolo di studio di accesso per i posti o classi di concorso per i quali richiede di partecipare al IX corso tfa sostegno.
  • Ove il candidato sia in possesso di titoli di studio che consentono l’accesso sia per la scuola secondaria di primo grado che per la scuola secondaria di secondo grado ed è in possesso di  tre anni di servizio prestato su posto di sostegno,  su un diverso ordine e grado di scuola, ha titolo a godere della riserva. Esempio classico è quello di un docente che ha prestato tre anni di servizio nella scuola primaria su posto di sostegno e, essendo in possesso di laurea che gli consente di accedere sia a classi di concorso di primo che di secondo grado, ha titolo ad usufruire della riserva dei posti sia per la procedura selettiva del sostegno di primo grado che di secondo grado. 

ESONERO PROVA  PRESELTTIVA : CHI SONO COLORO CHE NON SOSTENGO IL TEST. :

  1. gli aspiranti, che abbiano superato il test preselettivo dell’VIII ciclo ma che, a causa di misure di prevenzione dal COVID-19, non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (art. 1, comma 7, del DM 583/2024);
  2. gli aspiranti con disabilità affetti da invalidità civile pari superiore all’80% (art. 20 della legge 104/92);
  3. gli aspiranti che, nei dieci anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura (art. 2/8 DL 22/2020, convertito in legge n. 41/2020). ATTENZIONE, rispetto alla riserva del 35% dei posti, per essere esonerati dalla prova preselettiva, occorre che le tre  annualità di servizio devono essere state svolte tutte sullo specifico posto di sostegno per cui si concorre,
  4. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 11/14 della L. 124/99, per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni anche non continuativi o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia  (non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti a ciascun anno scolastico) [norma che viene superata dall’art. 18bis comma 2 del Decreto Legislativo 59/2017]
  5. aspiranti che avendo titolo alla riserva del 35% per incapienza di posti non sono entrati in detta percentuale di riserva ed hanno titolo, pertanto, ad usufruire dell’esonero dalla prova preselettiva, sempre a condizione che i tre anni siano stati prestati sullo specifico posto per cui si concorre. Nell’esempio sopra riportato il docente che ha prestato tre anni di servizio su posto di sostegno nella scuola primaria, pur essendo in possesso del titolo di accesso per la scuola secondaria, ove non rientri nel novero dei posti riservati al 35% , non ha titolo ad essere esonerato dalla prova preselettiva proprio perchè i tre anni non sono stati prestati nella scuola secondaria, Ove in possesso del titolo di accesso per la primaria godrà dell’esonero per tale tipologia di posto di sostegno.