E’ ormai prossima l’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello dell’Università, del numero dei posti da assegnare a ciascuna università per l’attivazione del VII CICLO del tirocinio formativo per il conseguimento del titolo di sostegno
Con l’occasione, e per rispondere ai numerosi quesiti posti, esaminiamo i titoli di accesso per accedere al prossimo TFA 2022:
L’articolo 3 del DM 92/2019 stabilisce che per produrre domanda di partecipazione al tfa occorre essere in possesso di uno dei requisiti di seguito riportati.
Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):
a) titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria oppure
b) diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti):
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
laurea magistrale o a ciclo unico più 24 CFU
Insegnanti tecnico-pratici (ITP):
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente
b) DOPO il 2024/2025: laurea anche triennale più 24 CFU
I requisiti relativi al possesso dei 24 CFU sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione sino alla predetta data con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.
Relativamente al personale docente già di ruolo, ma in possesso dei titoli di studio per partecipare per esempio per altro ordine o grado di scuola (per esempio docente di ruolo primaria con laurea in pedagogia che vuole partecipare per scuola secondaria di secondo grado), il Ministero con nota del 13 agosto 2020 ha così precisato:
I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
In sostanza, quindi, i docenti di scuola dell’infanzia o scuola primaria, in possesso del titolo di studio abilitante per accedere al rispettivo ordine di scuola di titolarità, non devono conseguire i 24 cfu PER PARTECIPARE AL TFA SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA (OVVIAMENTE SE IN POSSESSO DELLA LAUREA CHE CONSENTE ACCESSO CLASSE DI CONCORSO DI TALE GRADO DI SCUOLA)
Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio