TRASFERIMENTI PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NEI COMUNI CONFLUITI NELLA NUOVA PROVINCIA BAT: AVVISO UST FOGGIA

A domande di trasferimento scadute e cercando di porre rimedio alla “colpevole ed ingiustificata” dimenticanza (completa impreparazione sia da parte delle cosiddette OO.SS. rappresentative che siedono al tavolo della trattativa che dello stesso Ministero dell’Istruzione e del DE..Merito”)  è stato firmato l’ accordo di interpretazione-autentica-in data 20-marzo-2024 — relativamente all’ applicazione-art-18-bis-ccni-mobilita-2022-2025 

Tale accordo si riferisce alla gestione delle domande di mobilità presentate dai docenti in servizio nelle scuole dei comuni che, appartenenti alla provincia di Bari e Foggia (nella nostra provincia Margherita,Trinitapoli e S.Ferdinando), sono confluiti nella nuova provincia della BAT.

Infatti, tali docenti, già titolari della provincia di Foggia e Bari sino al corrente anno scolastico, dal 1.9.2025 sono stati d’ufficio considerati titolari della nuova provincia BAT. Per effetto di tale dispositivo i docenti in questione, ove interessati a produrre domanda di mobilità (quelli di Foggia per esempio) per sedi della provincia di Foggia, risultando titolari della BAT,  partecipano ai trasferimenti “interprovinciali”,  cioè provenienti da altra provincia.

Il predetto movimento segue quello provinciale con l’ovvia conseguenza che il docente titolare di scuole di Margherita di Savoia (pur vantando 1000 punti per esempio) essendo considerato non più titolare della provincia di Foggia ma della BAT si vedrà “scalzato” nelle operazioni di mobilità dal collega (sempre come esempio) titolare delle scuole di  Cerignola che, pur vantando un punteggio inferiore (anche ZERO  punti), lo precederà nell’assegnazione su tutte le sedi scolastiche della provincia di Foggia

In sede di stipula del CCNI,  le cosiddette OO.SS. rappresentative della scuola e il Ministero dell’Istruzione avevano inteso affrontare la problematica inserendo nell’accordo sulla mobilità l’art. 18 bis commi 1, 2 e 3.

Ma tale articolo non risolve il problema anche perchè, alla luce della allegata nota dell’UST di Foggia e Bari (identiche), si invita il personale che è ex soprannumerario nelle scuole già ricadenti nelle province di Bari e Foggia,  a produrre istanza ai rispettivi uffici provinciali per chiedere se intendono usufruire della precedenza nel rientro nella sede di precedente titolarità nonchè, sempre a mente dell’art.18 del CCNI,  a vedersi riconoscere (se in possesso) anche la precedenza ex legge 104 per assistenza del figlio al genitore (ossia la deroga per le sole province di Bari e Foggia a far valere come provinciale l’assistenza al genitore atteso che nei trasferimento interprovinciali non si applica tale precedenza).

Si allega la nota dell’UST di Foggia: NOTA UST FOGGIA PER MOVILITA’ BAT

Invero,  tale nota (si ripete sia di Foggia che di Bari) è ora superata con l’interpretazione autentica dell’art.8 bis del CCNI sulla mobilità 2024/2025, ove si stabilisce che in questa fattispecie troveranno applicazione i commi 1, 2 e 3 dell’art. 18 BIS del CCNI mobilità. 

In sostanza, per consentire l’eventuale rientro nella provincia di precedente titolarità del personale:

  • I trasferimenti a domanda del personale docente, negli 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase (prima dei movimenti interprovinciali).
  • I trasferimenti a domanda del personale A.T.A., nei 8 anni successivi alle modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase (prima dei movimenti interprovinciali), nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 39 del presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.

Quindi, riassumendo, i docenti titolari, come detto delle scuole dei comuni di Margherita, Trinitapoli e San Ferdinando di P. (relativamente ai trasferimenti per la provincia di Foggia) che hanno prodotto domanda per le scuole della provincia di Foggia, parteciperanno ai trasferimenti comunque interprovinciali ma in una fase precedente rispetto a  coloro che provengono da altre province anche se hanno un punteggio superiore.

In definitiva, il docente titolare per esempio  di A046 presso l’Istituto Superiore di S. Ferdinando di Puglia che intende trasferirsi per  in una scuola di Foggia, verrà trattato dopo i trasferimenti provinciali dei docenti titolari in scuole della provincia di Foggia (anche se lo stesso vanta un punteggio superiore al collega di Ortanova che chiede di essere trasferito a scuole di Foggia) ma prima dei colleghi provenienti da altre province che pur vantando un punteggio superiore lo seguiranno in graduatoria. 

Insomma,  il solito “pannicello caldo” che non risolve il problema ma mortifica e danneggia i docenti già appartenenti alla provincia di Foggia ma che sono titolari nei tre comuni ceduti alla BAT

Sarebbe stato più “giusto” e giuridicamente corretto prevedere la possibilità di partecipare per un triennio (per chi voleva) ai movimenti provinciali come ancora titolare della provincia di precedente titolarità, una soluzione semplice che avrebbe tutelato tutti e tutto.