Trattamento dati in caso di positivi in classe e test antigenici rapidi [FAQ del Garante per la protezione dei dati personali]

Sono stati pubblicati sul sito del Garante – nella sezione “Covid-19 e protezione dei dati” (https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq) – due nuove FAQ (nn. 14 e 15) in tema di trattamento dati in ambito scolastico, relative ad alcuni profili in materia di protezione dei dati personali derivanti dall’applicazione del decreto legge n. 1/2022, con particolare riferimento alla gestione dei nuovi casi di positività e ai dati che devono essere forniti per usufruire dei test antigenici rapidi Covid-19 gratuiti o a prezzi calmierati.

 Quali sono le misure che l’istituto scolastico deve adottare per trattare i dati dello studente che usufruire della didattica in presenza nell’ipotesi di due casi positivi in classe?

Le scuole secondarie di I e II grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), nell’ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell’attività didattica (conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:

– per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza;

– esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;

– secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati;

– senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo;

– nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata);

– da personale autorizzato e istruito.

Il titolare deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall’intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.

Quali dati devono essere forniti per usufruire dei test antigenici rapidi Covid-19 gratuiti o a prezzi calmierati?

In base al quadro normativo vigente l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi è prevista per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sottoposti ad autosorveglianza, dietro prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, nonché per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica. In relazione alla fascia di età dell’interessato è inoltre prevista l’esecuzione di test a prezzi calmierati.

In tali casi, le strutture abilitate a eseguire i suddetti test sono autorizzate a trattare i dati personali necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge (es. certificato di esenzione, fascia di età, alunni in autosorveglianza), presenti nella documentazione fornita dagli interessati, senza richiedere ulteriori informazioni (es. stato vaccinale).