E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 22 APRILE 2023, n.44 contenente, all’art.5, le tanto attese misure per la scuola.
- ASSUNZIONI DA GPS 1^ FASCIA
Il decreto dispone solo per l’anno scolastico 2023/2024, che sui posti di sostegno vacanti e disponibili ancora disponibili dopo le assunzioni da GAE e Concorso Ordinario, siano effettuate nomine con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) esclusivamente, però, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
2.IMMISSIONI IN RUOLO DA CALL VELOCE
Nelle province nelle quali dopo aver effettuato nomine in ruolo rispettivamente da GAE, dovessero risultare ancora disponibilità di posti di sostegno, si potrà produrre domanda utilizzando l’istituto della cosiddetta CALL VELOCE. Trattasi di una particolare procedura, già utilizzata negli anni 2021/2022 e 2022 /2023, attraverso cui i docenti inseriti nella 1^ fascia GPS di una certa provincia, possono produrre domanda di immissione in ruolo nelle province in cui vi sia disponibilità di posto di sostegno.
3. DOCENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI ABILITAZIONE O SOSTEGNO CONSEGUITO ALL’ESTERO.
Esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso. Tali soggetti sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie.
A tal fine si possono verificare due casi:
a) Se il titolo conseguito all’estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata.
b) Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
4 . DIVIETO DI ASSUNZIONE FINALIZZATA ALL’IMMISSIONE IN RUOLO DEI DOCENTI CHE SONO IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO ESTERO
I docenti (con titolo estero ma in attesa di riconoscimento) pur se utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno in posizione utile per le nomine finalizzate al ruolo da GPS I fascia sostegno per l’a.s. 2023/2024, non potranno parteciparvi (perché ancora in attesa di riconoscimento).
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: Nel caso di riconoscimento successivo, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno.
5. NUOVA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI
Il Ministero dell’istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero.
6. RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO SENZA SOSTENERE LE PROVE SELETTIVE AL TFA SOSTEGNO
Al comma 2 dell’articolo 18 -bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell’abilitazione all’insegnamento e» sono soppresse. In sostanza per accedere direttamente al corso sarà sufficiente il possesso delle tre annualità di servizio (negli ultimi 5 anni) su posto di sostegno. In ogni caso, l’accesso diretto potrà avvenire nei limiti della riserva di posti che sarà definita con Decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’Istruzione.
7. VINCOLO TRIENNALE
Solo per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.» Quindi, il vincolo di permanenza nella sede assegnata con le procedure di reclutamento si applica per le sole immissioni in ruolo a qualunque titolo effettuate a partire dal 2023/2024, rinviando di fatto di un anno la sua applicazione. Per effetto di tale disposizione devono considerarsi decadute tutti gli impedimenti alla presentazione delle domande di mobilità da parte dei docenti immessi in ruolo dal 1.9.2022
D.L. N.44 DEL 22 APRILE 2023- CLICCA PER SCARICARE