UNA BREVE SINTESI DEGLI INTERVENTI NORMATIVI SULLA SCUOLA: DECRETO RILANCIO E DECRETO AGOSTO

 

I provvedimenti normativi primari o secondari che sono stati emanati dall’inizio dell’emergenza pandemica si sono perlopiù concentrati (gestione sanitaria a parte) nell’agevolare materialmente la ripartenza, compresa quella scolastica. Cionondimeno molti interventi ministeriali e governativi hanno portato con sé luci e ombre, certezze (alcune) e importanti interrogativi (molti).

Il Decreto Legge 34/2020 (Organico COVID)

Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella Legge 77/2020) ha stanziato fondi per sostenere la gestione della ripresa dell’attività didattica mediante l’acquisto di beni e servizi o l’esecuzione di lavori (art. 231); inoltre ha istituito il cosiddetto organico aggiuntivo covid (art. 231 bis lettera b), successivamente regolamentato dall’Ordinanza 83/2020.

Due interventi assai preziosi. Tuttavia, sulle somme di cui all’art. 231 gravava un vincolo d’impegno (entro e non oltre lo scorso 30 settembre) e molte istituzioni scolastiche non sono riuscite a terminare le procedure nei tempi prestabiliti; quanto invece all’organico covid, nonostante un emendamento al DL 104/2020 (ce ne occuperemo più sotto) abbia eliminato la clausola di salvaguardia nei contratti dei docenti aggiuntivi individuati, si è capito sin da subito che i denari stanziati per le singole scuole non sarebbero stati sufficienti a coprire tutti oneri collegati a tali supplenze e non avrebbero garantito la copertura di eventuali sostituzioni per lunghi periodi come maternità e congedi parentali, dal momento che il budget assegnato è esiguo e non prevede sforamenti.

Ulteriori misure di supporto (congedi, scuole paritarie)

E ancora: il DL 34 in parola è intervenuto efficacemente in materia di salute e politiche sociali disponendo – con l’art. 83 – la sorveglianza sanitaria straordinaria per il personale scolastico (ulteriore rispetto a quanto già previsto dall’art. 41 del Decreto 81/2008 e s.m.i.) e prevedendo un deciso aumento dei permessi usufruibili ex L.104/1992 e dei congedi parentali; di contro restano ancora alcuni nodi da sciogliere in merito all’entità e al vincolo di destinazione dei sostegni economici previsti per l’istruzione paritaria e per il sistema integrato 0-6 (art. 233) nonché a proposito dell’applicabilità – in tempi ristretti – delle semplificazioni e delle agevolazioni finanziarie previste per l’edilizia scolastica (art. 233).

Il Decreto Legge Agosto (104/2020)

Più articolata, e ricca di criticità da risolvere, è l’analisi del Decreto Agosto, di cui al DL 104/2020, recentemente modificato in Senato e definitivamente approvato alla Camera con voto di fiducia.

Come sopra rammentato, il personale aggiuntivo “covid” (ex art. 231 bis del DL 34/2020) potrà garantire il servizio anche a distanza, essendo stata emendata la clausola di salvaguardia nei contratti dei supplenti arruolati in aggiunta agli organici di diritto e di fatto, che originariamente prevedeva il (temporaneo) licenziamento per giusta causa nel caso di quarantene disposte dalle ASL territoriali.

In caso di lockdown?

Resta tuttavia un’ambiguità di fondo afferente a coloro che non possono – per ragioni contingenti – svolgere il lavoro agile (ad esempio i collaboratori scolastici), in caso di lockdown: sarà opportuno che i decisori politici dettaglino precise soluzioni organizzative per questa casistica. Ma, atteso che il provvedimento di cui si tratta non esclude alcun profilo professionale da tale “chiamiamola pure opportunità” di divieto di licenziamento, appare evidente che vige il principio giuridico “UBI LEX VOLUIT DIXIT UBI NOLUIT TACUIT”. Un fondamentale principio che vale, con dovute eccezioni, in materia di interpretazione delle leggi è quello secondo cui ciò che non sta scritto in una legge si presume che non sia stato voluto dal legislatore.

Di più: l’art. 21 bis del Decreto agosto contempla la possibilità di concedere lo smart working e il congedo ai lavoratori dipendenti con figlio convivente (e minore di 14 anni) che sia stato vincolato al rispetto di quarantene previste dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di competenza. Nei casi in cui il lavoro agile non sia possibile, uno dei genitori – alternativamente all’altro – può astenersi dal lavoro usufruendo di una detrazione stipendiale pari al 50%.

Ora, il DL 104 in fase di conversione prevede la sostituzione del personale scolastico interessato da tale congedo, tuttavia occorrerà capire se le risorse stanziate per queste sostituzioni (1,5 milioni sino al 31 dicembre) siano sufficienti per coprire le assenze; dubbio peraltro identico a quello sopra descritto a proposito delle sostituzioni del personale aggiuntivo covid, vincolate a un rigoroso capitolo di spesa.

Indicazioni sui lavoratori fragili

Infine il Decreto agosto dispone che i cosiddetti lavoratori “fragili”, se non riconosciuti temporaneamente inidonei al servizio, possano svolgere – su istanza di parte – altre mansioni diverse dall’insegnamento o dai ruoli ATA, purché comprese nelle medesime aree di inquadramento; ciononostante, rispetto a coloro che, a seguito di quarantena dovuta al Covid-19, godono di un congedo equiparabile al ricovero ospedaliero, i lavoratori “fragili” inidonei e collocati in malattia d’ufficio rientrano nel periodo di comporto e, alla lunga, saranno soggetti a riduzione della retribuzione.

Anche in questo caso s’attendono delucidazioni al dettaglio.

Dunque, in conclusione: spazi, tempi e didattica: in queste settimane l’organizzazione scolastica è stata talora riorganizzata radicalmente, in ottemperanza delle stringenti prescrizioni sanitarie. Però la normativa emanata, pur risolvendo situazioni complicate, ha lasciato diverse questioni aperte, che dovranno esser affrontate con serietà e rigore, al fine di agevolare la ripresa nel rispetto dei diritti di tutti i lavoratori e dei fruitori del servizio scolastico.