USR PUGLIA NEGA IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI: AZIONE ARROGANTE ED ILLEGITTIMA !!!

Con un comunicato pubblicato sul sito dell’USR PUGLIA, il predetto ufficio, nella fattispecie atto a firma della dott.ssa ESTERINA LUCIA OLIVA, ritiene di rispondere a tutti coloro i quali hanno prodotto istanza di accesso agli atti per le procedure concorsuali, ed in particolare in ordine ai criteri seguiti per la formazione della graduatoria concorsuale a posti di docente nelle scuole statali, che tali richieste non saranno prese in considerazione atteso che, a suo dire,  “Sulla scorta di siffatta premessa normativa di cui alla lex specialis, si evince expressis verbis che le graduatorie concorsuali sono compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non degli idonei i quali, come prescritto dalla mentovata normativa, potrebbero essere inseriti nelle graduatorie solo in caso di successive rinunce dei vincitori alle immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi. Alla luce di quanto suddetto, questo Ufficio non prenderà in carico istanze di accesso agli atti volte ad ottenere l’ostensione della documentazione afferente ai candidati idonei o elenchi non graduati, in quanto la predetta documentazione non risulta essere stata prevista dalla lex specialis e quindi non detenuta da questa Amministrazione”

SCARICA NOTA : m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0045277.12-08-2024

Orbene vorremmo ricordare alla dott.ssa Oliva che “il diritto d’accesso costituisce un autonomo diritto soggettivo all’informazione, accordato per la tutela, nell’accezione più ampia e omnicomprensiva, del cittadino nei rapporti con i poteri pubblici. Ne discende che la titolarità del diritto di accesso non cessa di esistere con la definizione amministrativa del relativo procedimento; pertanto, finchè l’interesse non sia soddisfatto, non può negarsi all’interessato la possibilità di riformulare l’istanza di accesso e di riattivare la tutela giurisdizionale.

Sebbene il diritto di accedere ad atti e documenti rappresenti ormai la regola, mentre il rifiuto all’accesso l’eccezione, non può non rilevarsi come possa rappresentare un limite all’accesso il c.d. diritto alla riservatezza, il quale al pari della trasparenza, trova pieno riconoscimento tra i principi costituzionalmente garantiti, oltre che nelle norme speciali. Orbene, nel rapporto tra accesso e riservatezza, nonostante venga riconosciuto un triplice livello di tutela rispetto ai dati comuni, sensibili e supersensibili, si ritiene che l’accesso debba prevalere sulle esigenze di riservatezza. In questo senso, il diritto d’accesso agli atti e documento deve essere inteso come diritto ad accedere  al contenuto dell’intero fascicolo riguardante il procedimento amministrativo, tale da consentirne un utilizzo difensivo o cautelativo della situazione giuridicamente tutelata ad esso connesso, con la conseguenza che la secretazione debba essere strettamente limitata ai soli dati sensibili contenuti nel documento.

In base al tipo di dato sensibile è previsto uno specifico livello di tutela. Il livello di protezione più elevato riguarda i dati supersensibili ( stato di salute, vita sessuale, ecc ecc ). La giurisprudenza ritiene ostensibili  anche tali dati se coinvolgono un diritto della personalità ( ad esempio la cartella clinica della moglie può essere esibita se ciò è necessario a conoscere un’eventuale causa di invalidità del matrimonio.

In ordine ai dati sensibili ( origine raziale o etnica, convinzioni religiose, politiche o filosofiche, appartenenza ad organizzazioni o associazioni), l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente necessario e indispensabile per curare o difendere i propri interessi giuridici.  Non rientrano in tale fattispecie gli atti richiesti e le precisazioni dovute contenute nelle istanze degli interessati

Quindi, i dati comuni, sono elemento indispensabile cui non può essere negato  l’accesso e la cui conoscenza è indispensabile per la difesa dei propri interessi.

Alle disposizioni sull’accesso documentale si affiancano le nuove disposizioni sull’accesso civico dettate dal Dlgs n. 33/2013 ( c.d. decreto trasparenza), modificato con il Dlgs 97/2016, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale decreto disciplina un microsistema normativo che non è sovrapponibile a quello dell’accesso documentale.

L’art 5 Dlgs 33/2013 prevede l’accesso civico generalizzato, che si sostanzia in una fattispecie ampliativa del diritto d’accesso ex L.241/90.

L’art.5 comma 1 prevede l’accesso civico “proprio”, secondo cui l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiederli nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La nuova facoltà di accesso ai dati e documenti “ulteriori” rispetto a quelli per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria (inserita dal Dlgs 97/2016), invece, è definita accesso civico “improprio”. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito politico, chiunque ha il diritto di accedere ai dati e documenti, detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e la Pubblica amministrazione, al fine, in particolare di garantire la trasparenza di quest’ultima. Il diritto di accesso è sin dall’inizio, nell’esperienza italiana, legato al possesso di una situazione legittimante (che, nel testo originario è dato dal possesso di una “situazione giuridicamente rilevante”). Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previsto dal Capo V della legge n. 241/90, si lega quindi sia ad esigenze di tutela del singolo (il “diritto” è riconosciuto per salvaguardare posizioni giuridicamente rilevanti che preesistono, quali “diritti soggettivi” ed “interessi legittimi”.

Vorremmo ricordare alla dott.ssa Oliva che il c.d. accesso conoscitivo (o informativo) va distinto dal c.d. accesso partecipativo disciplinato dall’art. 10 della legge 241/90.

Il fondamento giuridico del diritto di accesso conoscitivo va individuato nel principio di trasparenza dell’attività amministrativa e più a monte negli artt. 97 e 98 Cost., ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici (parte della dottrina ha invece collegato il diritto di accesso al diritto di informazione, garantito dall’art. 21 Cost.).

La stessa legge n. 15/2005 contiene in proposito un’importante enunciazione di principio, laddove innovando l’art. 22 della legge n. 241/90, prevede che l’accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell’art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione, espressamente richiamato dal nuovo art. 22.

In definitiva, allora, la nota emessa dall’USR PUGLIA va immediatamente ritirata e, LADDOVE LA DOTT.SSA OLIVA RITENGA DI ESSERE NEGL GIUSTO,  E’ OBBLIGATA A RISPONDERE NEGATIVAMENTE ALLA RICHIESTA FORNENDO VALIDE ARGOMENTAZIONI AD OGNUNO DEI SOGGETTI CHE HANNO PRODOTTO ISTANZA CITANDO GLI ELEMENTI GIURIDICI A SUPPORTO DELLE SUE “ERRATE CONCLUSIONI” AL FINE DI CONSENTIRE AGLI INTERESSATI DI ADIRE LE VIE LEGALI POSTE A TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI.