UST FOGGIA: CHIARIMENTI ULTERIORI E RISPOSTA CUMULATIVA SULLE MODALITA’ DI CONFERIMENTO NOMINE

LA NOTA DELL’UST DI FOGGIA 

Agli aspiranti inseriti nelle G.A.E. e nelle G.P.S. di quest’ambito territoriale
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Foggia e B.A.T. Nord

Alle OO.SS. del Comparto scuola
All’Albo on-line

OGGETTO: Riscontro cumulativo alle segnalazioni e richieste d’informazioni circa le procedure di
conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022

In relazione alle numerose segnalazioni e richieste d’informazioni circa le procedure di conferimento degli
incarichi a tempo determinato per l’a.s. 2021/2022, si forniscono con la presente nota alcuni chiarimenti.

Per esigenza di sintesi, si può procedere all’individuazione delle seguenti principali casistiche relative ad
istanze non suscettibili di accoglimento.
-ordine seguito dalla piattaforma nel conferimento degli incarichi: le nomine hanno riguardato prima
le G.A.E. e poi le G.P.S. Con riferimento ai posti di sostegno, sono state interessate prima le G.A.E. incrociate
e poi le G.P.S. incrociate, una volta esaurito l’elenco dei docenti specializzati;
– docenti esclusi: i docenti esclusi dalle G.A.E. o dalle G.P.S. non partecipano alle convocazioni dalle
relative graduatorie;
– mancata inclusione nel novero dei nominandi: i docenti non inclusi nel novero dei nominandi non
partecipano alla relativa convocazione. Gli stessi possono partecipare alle convocazioni successive, ove previste;
– mancata espressione di preferenza in relazione ad una sede, ad una tipologia di posto o cattedra
ovvero mancata espressione di disponibilità ad incarichi su spezzoni orari: la Circolare ministeriale prot.
n. 25089 del 06/08/2021 chiarisce che la mancata espressione di preferenza per una data sede o tipologia di
posto o cattedra o spezzone orario equivale a rinuncia;
– mancata presentazione della domanda di candidatura per il conferimento delle supplenze per l’a.s.
2021/2022: come precisato nella Circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021, la mancata presentazione
dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura;
– espressione di preferenza per sedi prive di posti disponibili: non possono conseguire un incarico di
docenza a tempo determinato gli aspiranti che abbiano espresso preferenza per sedi prive di disponibilità;
– personale docente titolare di riserva: la piattaforma ministeriale, nel conferimento degli incarichi a tempo
determinato, ha dato priorità al personale docente beneficiario di riserva in quanto appartenente a categorie
protette (N-M-R). In proposito si precisa che, secondo quanto previsto dalla Circolare ministeriale prot. n.
25089 del 06/08/2021 e in applicazione analogica del principio sancito dalla Corte di Cassazione SS.UU. n.
4110 del 22/02/2007 e sez. Lavoro n. 19030 dell’11/09/2007, le graduatorie da cui si attinge per il conferimento
delle nomine sono considerate come un’unica graduatoria. Ciò implica che, al fine di saturare il numero di posti
riservati, la piattaforma informatizzata ha correttamente attinto anche alle G.P.S. di seconda fascia.

Come previsto dalla normativa vigente, e in particolare dalla Circolare ministeriale 7 novembre 2000, n. 248,
i posti destinati alle riserve sono attribuiti fino alla saturazione della relativa “scopertura” (calcolata dal SIDI
per ciascuna classe di concorso mediante il raffronto del numero complessivo di docenti, da intendersi come
dotazione organica all’1 settembre, e del numero di docenti assunti in base al titolo di riserva) e nella misura
massima del 50% dei posti disponibili.

Nell’ambito di tale misura del 50%, alla riserva N (invalidi civili) è attribuito il 7% dei posti disponibili; alle
riserve A (vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche) e M (orfani, profughi, coniugi superstiti
e categorie equiparate) è attribuito l’1% dei posti disponibili.

Alle riserve finora citate si aggiunge un’ulteriore quota di riserva (riserva R) pari al 30% dei posti, destinata
ai volontari in ferma breve e prefissata, ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014 del d.lgs. n. 66/2010;
– riserva A (vedova/o e figli di vittime del dovere o azioni terroristiche): per ragioni di riservatezza
legati alla particolarità di questo titolo di riserva, i bollettini degli esiti non recano l’indicazione dell’aspirante
come titolare di riserva; nondimeno tale circostanza risulta visibile all’Ufficio ed è stata oggetto di specifico
accertamento caso per caso, con conseguente revoca della nomina in caso di mancato possesso del titolo di
riserva in esame;
– mancato riconoscimento di precedenze ex lege n. 104/1992: le precedenze in oggetto, come chiarito
da quest’Ufficio nei singoli decreti di conferimento delle supplenze, sono riconosciute solo se in sede di
compilazione della domanda sia stata prodotta tutta la documentazione normativamente prescritta e siano state
rese le necessarie dichiarazioni. Come indicato nella citata Circolare ministeriale prot. n. 25089 del 06/08/2021,
le precedenze di cui alla legge n. 104/1992 esplicano effetti solo ove l’aspirante rientri nel contingente di
nomina, sia cioè in posizione utile per conseguire una nomina in base alla posizione in graduatoria;
– disponibilità sopravvenute: ai sensi dell’art. 12 dell’O.M. n. 60/2020 i posti sopravenuti, derivanti da
rinunce o successivamente comunicati dalle Istituzioni scolastiche o da revoche delle supplenze conferite in
virtù dell’accertamento dell’assenza dei requisiti (come accaduto ad esempio per le disponibilità sopravvenute
in virtù dell’accertamento del mancato possesso da parte di alcuni aspiranti della riserva A, pur dichiarata nella
domanda d’inserimento nelle G.P.S. e nella domanda di partecipazione alle supplenze per l’a.s. 2021/2022),
sono destinati alle rettifiche ovvero a successivi turni di nomina. Gli stessi, pertanto, non possono essere
assegnati a docenti partecipanti al precedente turno di nomina, in quanto precedentemente non disponibili;
– divergenze tra le disponibilità pubblicate da quest’Ufficio con nota prot. n. 11991 dell’01/09/2021
e le disponibilità prese in considerazione dalla piattaforma informatizzata per l’assegnazione delle
supplenze: come precisato nella citata nota di quest’Ufficio, le disponibilità pubblicate hanno un valore
indicativo; a seguito di comunicazioni di rettifica delle Istituzioni scolastiche, pervenute costantemente fino alla
pubblicazione degli esiti del conferimento delle supplenze, è stato necessario intervenire sulla piattaforma per
eliminare le disponibilità inesistenti;
– attribuzione di un unico spezzone orario: in base all’art. 12, comma 10, dell’O.M. n. 60/2020, l’aspirante
cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo al completamento solo se, al momento della
scelta, non esistevano posti interi per quella classe di concorso; diversamente, l’aspirante risulta assegnatario di
un unico spezzone e non ha diritto al completamento;
– docenti inseriti in più classi di concorso e in graduatorie incrociate: con riferimento ai docenti inseriti
nelle graduatorie relative a più classi di concorso, si precisa che gli stessi risultano inseriti altresì nella graduatoria
incrociata relativa alla classe di concorso in cui sono titolari del punteggio più elevato;
– conferimento di nomine nei turni successivi al primo: per il secondo turno di conferimento delle
nomine, quest’Ufficio ha preso in considerazione le graduatorie vigenti, a partire dalla posizione del primo
aspirante collocato dopo l’ultimo docente in graduatoria destinatario di nomina nel primo turno.

I docenti non destinatari di nomina nel primo turno e collocati in graduatoria prima dell’ultimo aspirante
nominato nel primo turno non partecipano ai turni successivi, in quanto rinunciatari sulle disponibilità non
espresse e sussistenti nel primo turno (art. 12, comma 9, dell’O.M. n. 60/2020). Quanto detto riguarda tutti i
turni di nomina successivi al primo;
– conferimento delle supplenze per il personale educativo: le supplenze relative al personale educativo
sono state effettuate nel rispetto dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, che distingue i posti in
organico destinati agli educatori dai posti in organico destinati alle educatrici; sui posti semiconvittuali la
supplenza è stata conferita indifferentemente a personale maschile o femminile, in ordine di graduatoria.
Sono infine pervenute numerose segnalazioni generiche, che contestano il funzionamento del c.d. algoritmo.
Sul punto si evidenzia che il c.d. algoritmo non è altro che un meccanismo di abbinamento dei posti disponibili
alle istanze degli aspiranti, sulla base dell’ordine di graduatoria, delle preferenze espresse, dei titoli di riserva e
delle precedenze di cui alla legge n. 104/1992. Tale meccanismo applica le regole desumibili dall’O.M. n.
60/2020 e dalla vigente normativa in materia di conferimento degli incarichi a tempo determinato. Le principali
regole applicate sono esplicitate nei punti precedenti.

La presente nota ha carattere definitivo e deve considerarsi un riscontro cumulativo alle segnalazioni e
richieste d’informazioni circa il procedimento di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’a.s.
2021/2022. Sono fatte salve le risposte puntuali fornite in alcuni casi specifici o eccezionali.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

IN MERITO A QUANTO EVIDENZIATO NELLA SOPRA CITATA NOTA DELL’UST FACCIAMO OSSERVARE CHE I CHIARIMENTI NON ESIMONO ASSOLUTAMENTE L’UFFICIO DAL DARE PUNTUALE RISCONTRO AI RICORSI PRODOTTI DAGLI INTERESSATI.