UST FOGGIA: COMUNICAZIONE PERSONALE DOCENTE SOPRANNUMERARIO A.S. 2025/2026- INVITO A PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA’-ISTRUZIONI

    • L’UST DI FOGGIA, dopo l’informativa alle OO.SS. della scuola, ha provveduto oggi a pubblicare l’elenco delle situazioni, distinte per ogni ordine e grado di scuola e per ciascuna istituzione scolastica, di soprannumerarietà del personale docente. 

Le scuole interessate, tenendo conto delle gradutorie interne e del numero del personale soprannumerario, rileverà tali posizioni e comunicherà agli interessati la propria situazione invitandolo a produrre domanda di mobilità

L’UST DI FOGGIA ha chiarito che ” Si precisa che i docenti e gli educatori soprannumerari non devono trasmettere la domanda di mobilità direttamente a quest’Ufficio. La domanda deve essere presentata all’Istituzione scolastica di titolarità. Ciascuna Istituzione scolastica è tenuta ad acquisire tutte le domande di mobilità dei propri docenti ed educatori soprannumerari e a trasmetterle a quest’Ufficio secondo le modalità di seguito indicate…. e cioè: Ciascuna domanda e i relativi allegati dovranno essere scansionati in un unico file in formato pdf (un file per ciascun docente). Le domande citate, con la specificazione dei docenti e degli educatori che hanno già presentato domanda volontaria, e le relative graduatorie d’istituto dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail ai nuovi indirizzi di posta elettronica dedicati.
1) Scuola dell’infanzia, primaria e personale educativo: [email protected]; l’oggetto della mail dovrà essere “Soprannumerari scuola infanzia, primaria, PED a.s. 2025/2026”;
2) Scuola secondaria di I grado: [email protected]; l’oggetto della mail dovrà essere “Soprannumerari scuola I grado a.s. 2025/2026”;
3) Scuola secondaria di II grado: [email protected]; l’oggetto della mail dovrà essere “Soprannumerari scuola II grado a.s. 2025/2026″

NOTA UST FOGGIA: 

Mobilità obbligatoria del personale docente ed educativo soprannumerario per l’a.s. 2025/2026

Una volta ricevuta la comunicazione di essere docente soprannumerario, l’interessato ha la facoltà di scegliere di agire secondo una delle seguenti possibilità:

  1. non presentare domanda di trasferimento,
  2. presentare domanda di trasferimento condizionata,
  3. presentare domanda di trasferimento volontaria.
  4. coloro che hanno prodotto già domanda di mobilità devono completarla con la nuova situazione, possono anche annullarla e procedere (su base cartacea però) a nuova domanda e, per gli stessi si riaprono anche i termini per produrre oltre alla domanda di trasferimento anche quella di passaggio di ruolo o di cattedra.

Cosa succede se il docente non produce domanda di mobilità ?

Se un insegnante dichiarato soprannumerario non presenta  domanda di trasferimento e rimane nella condizione di perdente posto durante i movimenti, sarà trasferito d’ufficio in una sede con una cattedra disponibile, secondo la tabella di viciniorietà con la scuola di titolarità.

Il trasferimento d’ufficio avverrà prima nel comune di titolarità durante la fase I dei movimenti. Se non ci sono disponibilità nel comune di titolarità, l’insegnante sarà trasferito d’ufficio in una scuola del comune più vicino. Se un comune ha più distretti, il trasferimento sarà effettuato prima nelle scuole del distretto di titolarità e poi nei distretti vicini nell’ordine stabilito dal Bollettino. 

Il docente può produrre domanda di trasferimento condizionandola alla situazione di perdente posto?

Il docente dichiarato soprannumerario può anche produrre domanda di trasferimento condizionandola al permanere della s situazione di soprannumerarietà.

In pratica, il docente, indica che che vuole rimanere nella scuola di titolarità laddove durante le operazioni di mobilità si dovesse liberare un posto nella sua scuola (per esempio un docente che ha prodotto domanda di mobilità e che viene trasferito libera il posto e quindi la situazione di soprannumerarietà viene assorbita e la domanda quale soprannumerario è annullata) (INDICARE “NO”)

Al fine di esprimere tale condizione il docente deve rispondere negativamente alla casella relativa nella sezione del modulo-domanda

In caso di concorrenza tra più soprannumerari, viene riassorbito il docente che precede nella graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico. 

ATTENZIONE:Nella domanda condizionata è possibile indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità, ma è necessario esprimere tra le preferenze il codice relativo all’intero comune di titolarità o al distretto sub-comunale di titolarità. 

Se nella stessa domanda si indicano preferenze analitiche e sintetiche per altre province, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni. Le preferenze espresse sono valutate in base al punteggio spettante a domanda. 

In caso di domanda condizionata, se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non viene riassorbito. Infine, il docente trasferito con domanda condizionata è, comunque, considerato come trasferito d’ufficio.

Il docente rilevato soprannumerario può produrre domanda di trasferimento quale soprannumerario esprimendo comunque l’intenzione di ottenere il trasferimento a prescindere se nella scuola si libera un posto ? 

Il docente soprannumerario rilevato soprannumerario può anche esprimere la volontà di voler partecipare al movimento e presenta, quindi, una domanda volontaria di trasferimento. In questo caso, deve rispondere positivamente alla domanda indicata nella sezione apposita del modulo domanda (INDICARE “SI”)

Con la domanda volontaria, il docente non ha alcun vincolo e può esprimere qualsiasi preferenza nell’ordine che preferisce. Tuttavia, è importante sottolineare che in questo caso il docente partecipa al movimento per tutte le preferenze espresse, anche se nel corso del movimento stesso la sua posizione di soprannumero dovesse cessare. 

Il trasferimento d’ufficio viene effettuato solo se il docente non è soddisfatto per nessuna delle preferenze espresse e la sua posizione di soprannumero viene mantenuta.

Con la domanda volontaria, il docente perde il diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità e il punteggio di continuità maturato. Tuttavia, questo punteggio può essere valutato per un periodo di dieci  anni dal docente che presenta una domanda condizionata.

Qualora il perdente posto non possa essere soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda (per mancanza di disponibilità), viene traferito d’ufficio. 

ULTERIORI CHIARIMENTI:

Si precisa che:

  • i docenti di cui ai punti 1 e 2 fruisconoper il decennio successivodella precedenza per il rientro nella scuola di ex titolarità, prevista dall’art. 13, comma 1 – punto II, del CCNI 2025/28; mantengono, inoltre, il punteggio di continuità di servizio maturato.
  • docenti di cui al punto 3 non fruiscono della suddetta precedenza e perdono il punteggio di continuità maturato.

Il docente che presenta domanda condizionata o meno, ricordiamolo, partecipa al movimento con le modalità e il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda (quindi si muove nell’ambito della medesima fase/operazione di cui all’Allegato 1 al CCNI 25/26, insieme ai colleghi non perdenti posto, eccetto nel caso della novità che illustreremo di seguito).

Qualora il perdente posto non possa essere soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse nella domanda (per mancanza di disponibilità), viene traferito d’ufficio. 

Modalità attraverso cui avviene il trasferimento d’ufficio

Il trasferimento d’ufficio è disciplinato dall’articolo 20 e articolo 22 del CCNI 25/28 (art. 20 per la scuola dell’infanzia/primaria e art. 22 per la secondaria), il trasferimento dei docenti perdenti posto, che non abbiano presentato domanda ovvero che l’abbiano presentata(condizionata o meno) ma nessuno dei posti richiesti sia disponibile, avviene d’ufficio nell’ordine seguente:

  1. trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità; in subordine (cioè se il docente non possa essere soddisfatto)*;
  2. trasferimento d’ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità*.

Il movimento di cui al punto 1 sopra riportato, ossia trasferimento d’ufficio nel comune di titolarità, costituisce la dodicesima operazione della I fase (trasferimenti nell’ambito del comune), contrassegnata dalla lettera F):

F) trasferimenti d’ufficio, nel comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse nel modulo domanda;

Il movimento di cui al punto 2 sopra riportato, ossia trasferimento d’ufficio in un comune viciniore a quello di titolarità, costituisce la prima operazione della II fase (trasferimenti provinciali, ossia tra comuni  della provincia)

A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità;

La seconda fase presenta una novità relativa ai docenti perdenti posto che presentano domanda condizionata.

Tale novità riguarda quei perdenti posto che, esprimendo nell’istanza condizionata non solo preferenze relative al comune di titolarità ma anche per altri comuni della medesima provincia, intendono partecipare – a domanda condizionata – al movimento anche provinciale.

La novità consiste nel fatto che in tale seconda fase, diversamente che in passato, i suddetti docenti partecipano al movimento come se fosse d’ufficio, per cui lo stesso (movimento) avviene nell’ambito della sopra riportata lettera A), ossia la prima operazione della seconda fase e non l’undicesima contrassegnata dalla lettera F (come nel precedente CCNI). Riportiamo nuovamente la lettera A), evidenziando quanto detto:

A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda; trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità;

Nell’ambito di questa operazione, dunque, oltre ai trasferimenti d’ufficio di chi (perdente posto) non ha presentato domanda e di chi (perdente posto) non può essere soddisfatto (nel comune di titolarità) nelle preferenze espresse, partecipano (solo per la tipologia di posto di titolarità) anche i docenti perdenti posto che abbiano presentato domanda condizionata con preferenze provinciali, equiparando la mobilità a domanda condizionata a quella d’ufficio (solo in tale operazione).

Quanto detto, come sopra ricordato, è stato evidenziato anche nella succitata nota del 3 marzo u.s.:

nella II fase dei movimenti si è disposto che:

• i trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità saranno trattati alla lettera A), anziché, come previsto nel previgente CCNI triennio 2022-2025, alla lettera F), in tal modo equiparando la mobilità a domanda condizionata a quella d’ufficio;

MODULISTIA PER PRODURRE DOMANDA DI MOBILITA’ QUALI SOPRANNUMERARI- LA DOMANDA VA FATTA CARTACEA- CLICCA E SCARICA- 

I DOCENTI RILEVATI SOPRANNUMERARI CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA’ POSSONO RECARSI, PRENOTANDO APPUNTAMENTO SU QUESTO SITO,PRESSO LA NUOVA SEDE SINDACALE IN VIA MAGGIORE VINCENZO DELLA ROCCA, 38-FOGGIA (NEI PRESSI DI PIAZZALE ITALIA)