UST FOGGIA: ERRATE INDICAZIONI ALLE SCUOLE PER LA RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CESSARI DAL 1.9.2916

L’UST DI FOGGIA HA DIRAMATO ALLE SCUOLE UNA NOTA CON CUI I DIRIGENTI SCOLASTICI SONO INVITATI AD EFFETTUARE ALCUNE PROCEDURE DI CARRIERA (AGGIORNAMENTO E PROGRESSIONE CONTRATTUALE) ED HA ALLEGATO LA NOTA DEL MIUR CHE, INVECE, FORNIVA INDICAZIONI AGLI UFFICI TERRITORIALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. LA STESSA DEL MIUR DEL 28 DICEMBRE, D’ALTRA PARTE, ERA INDIRIZZATA AGLI UUSSRR E UUSSTT E NON GIA’ ALLE SCUOLE.

VICEVERSA, IL MIUR SIN DAL 7 DICEMBRE CON LA NOTA CHE QUI SI RIPORTA E CHE CI E’ STATA FORNITA DA ALCUNE SCUOLE IN QUANTO NON PUBBLICATA SUL SITO DELL’UST DI FOGGIA –NOTA MIUR 7 DICEMBRE– AVEVA INDICATO IL PROCESSO AMMINISTRATIVO PER PREDISPORRE LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.

RITENIAMO UTILE QUESTA PRECISAZIONE IN CONSIDERAZIONE DELLE DIFFICOLTA’ CHE MOLTE SCUOLE HANNO AVUTO DALLA LETTURA DELLA NOTA DELL’UST DI FOGGIA CHE, PROBABILMENTE, FORSE RITENEVA CHE ANCHE LE SCUOLE DOVESSERO PREDISPORRE I MODELLI DI RILIQUIDAZIONE  PENSIONE. TALE ULTIMA PROCEDURA, INFATTI, CON UNA NOTA DEL 16.12.2014  IL MIUR HA PRECISATO LA COMPETENZA DELLE SCUOLE PER LA PREDISPOSIZIONE AL MODELLO TFR/1 ATTIENE PER TUTTI GLI ASSUNTI DAL 1.1.2000 E NON PER COLORO CHE AL 31.12.1999 ERANO GIA’ DI RUOLO   PER I QUALI TALE COMPETENZA SPETTA SEMPRE ALL’UFFICIO TERRITORIALE. 

SI RIPORTA IL TESTO DELLA NOTA DEL MIUR DEL 2014 “Facendo seguito ad una nota di segnalazione dell’INPS, con la presente si forniscono chiarimenti circa la competenza alla compilazione del modello TFR/1 per i casi di cessazione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in regime di TFR al fine di evitare il verificarsi di possibili ritardi o inerzie nell’erogazione della relativa prestazione. Al riguardo, si richiama il D.P.R. 275/99 con cui sono state attribuite alle istituzioni scolastiche alcune funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica, tra cui quelle relative allo stato giuridico e previdenziale del personale assunto in ruolo dopo il 2000.
Considerando che sono obbligatoriamente in regime di trattamento di fine rapporto tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, si ritiene opportuno, in assenza di diverse determinazioni adottate dai competenti UU.SS.RR., che l’elaborazione del modello in questione sia demandata alle singole istituzioni scolastiche, peraltro già competenti per la trasmissione all’INPS delle pratiche relative al TFR per i supplenti brevi e il personale a tempo determinato. Nel caso in cui le istituzioni scolastiche non dispongano di tutti i dati giuridico economici necessari, ad esempio per quanto concerne i dipendenti in regime di TFS cosiddetti “optanti” che, a seguito dell’adesione al Fondo “Espero”, transitano automaticamente in regime TFR, si confida nel tempestivo invio alle scuole delle informazioni utili alla compilazione del modello TFR/1. Si resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale occorrenza.”

CI AUGURIAMO CHE LA DIRIGENTE DELL’UST FORNISCA NELL’IMMEDIATO I DOVUTI CHIARIMENTI ALLE SCUOLE