L’UST DI FOGGIA HA PUBBLICATO IL SEGUENTE AVVISO
Si comunica che nei prossimi giorni quest’Ufficio avvierà le procedure di assegnazione delle sedi ai sensi del D.M. n. 91/2020. Si invitano pertanto gli aspiranti a consultare quotidianamente il sito istituzionale. Seguirà apposito avviso di convocazione.
Si ripubblicano, per opportuna conoscenza, le disponibilità ai fini delle immissioni in ruolo. Tali disponibilità tengono conto delle rettifiche apportate alle procedure di mobilità per l’a.s. 2020/2021, dell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e degli accantonamenti effettuati nelle procedure d’immissione in ruolo per l’a.s. 2019/2020.
La Segreteria del Dirigente
Le istruzioni operative, relativamente alle precedenze legge 104/92, come suddetto, rinviano al CCNI sulla mobilità 2019/22:
La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
Nell’articolo 13 del Contratto è indicato l’ordine delle precedenze:
- disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94;
- genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi del soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela;
- assistenza al coniuge;
- figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli (attestante l’impossibilità oggettiva ad assistere il genere) non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. Ovviamente, relativamente al punto 3, laddove non ci sia rapporto di lavoro instaurato durante l’anno 2019/2020, tale requisito non viene richiesto.
Il personale disabile, di cui all’articolo 21 e all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 può usufruire della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.
Il personale che, invece, presta assistenza a soggetto disabile grave (figlio, coniuge, genitore), beneficia della precedenza per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.
VEDIAMO COME DOCUMENTARE TALI PRECEDENZE (PROBABILMENTE OCCORRERA’ ALLEGARE SU ISTANZE ONLINE LA DOCUMENTAZIONE)
- precedenza prevista per il docente affetto da grave patologia con necessità di cure particolari e continuative
Il diritto di precedenza si documenta con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL da allegare alla domanda anche in fotocopia auto -autenticata. Nella documentazione deve risultare l’assiduità della terapia e l’istituto in cui viene effettuata. Il docente ha diritto alla precedenza a condizione che si esprima come prima preferenza una o più scuole funzionanti nel Comune dove è ubicato il luogo di cura specializzato prima di esprimere altre preferenze.
2) precedenza prevista per il docente con disabilità grave (art. 33 comma 6 legge 104/92-OVVERO art.21 legge 104)
Il docente deve allegare alla domanda un certificato anche in fotocopia auto-autenticata da cui deve risultare la situazione di gravità della disabilità Per usufruire di tale precedenza si deve esprimere come prima preferenza il comune di residenza o il distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
Nel caso nel comune non esistano scuole esprimibili, il docente può indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune non viciniore che abbia però una sede o plesso nel comune di residenza.
La documentazione consiste nell’allegare alla domanda due certificazioni distinte, una che attesti la situazione di disabilita’, l’altra il grado di invalidità civile superiore ai 2/3 o minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda e terza della TAB.A annessa alle legge 10.08.1950 n.648.’
3) precedenza per assistenza da parte del/ della figlio/a referente unico/a al genitore con disabilità (art. 33 commi 5 e 7della legge 104/92)
Tale precedenza viene riconosciuta al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
Il docente deve allegare un certificato di disabilità anche in fotocopia auto – autenticata in cui deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di un’assistenza globale e permanente come previsto dall’art.3 comma 3 della legge 104/92.
Il docente deve dichiarare, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 quanto segue:
1) il rapporto di parentela;
2) il domicilio del genitore, indicando la data che deve essere anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M. 182/2020 e cioè il 23.3.2020. (Cfr. lettera D comma 7 art. 4 O.M.152);
3) il non ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati;
4) dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 da parte degli altri figli di non poter assistere il genitore disabile per ragioni esclusivamente oggettive tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico;
(N.B. la documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria, laddove il figlio richiedente la precedenza sia anche l’unico figlio convivente con il genitore, in tal caso la convivenza deve essere dichiarata; la convivenza sussiste altresì allorché il docente che assiste abita nello stesso edificio del genitore che assiste, quindi allo stesso numero civico pur in interni diversi)
4) precedenza per assistenza al coniuge, al figlio con disabilita’ grave ovvero l’assistenza da parte di chi esercita la tutela legale ( art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92)
La precedenza spetta anche ai genitori preadottivi del disabile in situazione di gravità. La preferenza spetta anche a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la legale tutela del disabile in situazione di gravità. La La figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale ( nota 6 art.13 del CCNI). La tutela legale, individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria, deve essere documentata da parte di chi l’esercita mediante una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 ( lett.g. comma 7 art.4 O.M.182/2000).
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati all’assistenza del figlio disabile grave o siano scomparsi, la precedenza viene riconosciuta anche ad uno dei fratelli o delle sorelle in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale (da documentare come sopra indicato).
Il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, che assistono il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi ovvero impossibilitati ad occuparsi del figlio perché totalmente inabili (Sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005), in questo caso devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
Per quanto riguarda l’assistenza al coniuge si intende anche la parte dell’unione civile, ai sensi della legge n.76 del 20.05.2016 (nota 7 art.13 del CCNI).
La documentazione da allegare consiste in un certificato anche in fotocopia auto-autenticata dal quale risulti la situazione di gravità della disabilita’, la necessità di un’assistenza globale e permanente, come previsto dall’art.3 comma 3 della legge 104/92.
5) precedenza in quanto coniuge di militare o di categoria equiparata
I riferimenti normativi per fruire di questa precedenza sono l’art.17 della legge 28.07.1999 n. 226 e l’art.2 della legge 29.03.2001 n.86.
La precedenza spetta al docente coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata e al docente coniuge convivente con il personale a cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni delle citate norme.
Ai sensi della legge 76 del 20.05.2016, per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Il docente per beneficiare di tale precedenza deve esprimere come prima preferenza, nella specifica sezione del modulo domanda, il Comune nel quale é stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto a domicilio all’atto del collocamento in congedo.
Il docente dovrà inoltre produrre un’autocertificazione dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito in tale sede di autorità, nonché una dichiarazione del coniuge resa sotto la personale responsabilità, ai sensi del DPR/445, con la quale il coniuge del docente dichiari di essere convivente con il docente richiedente la precedenza.
6) la precedenza per il docente che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali compresi i consiglieri di pari opportunità
La precedenza spetta durante l’esercizio del mandato a condizione che venga indicata come prima preferenza il Comune dove si sta esplicando il mandato ovvero per un distretto scolastico per i Comuni suddivisi in più distretti.
L’esercizio del mandato deve sussistere al momento della scelta della sede
Al termine del mandato il docente viene individuato soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ ufficio.
La documentazione consiste in una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il docente attesta la carica ricoperta ad una certa data e l’amministrazione presso cui ricopre tale carica.
SI PRECISA CHE COMUNQUE OCCORRE, PER LA PRECEDENZA LEGGE 104, ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE MEDICA DELLA COMMISSIONE MEDICA
MODELLI DICHIARAZIONI LEGGE 104- FAC SIMILE ADATTABILE