L’Ust di Foggia, con nota del 16 dicembre, qui allegata, ha invitato, le scuole della provincia, a provvedere, dal 19 dicembre, a ripubblicare le graduatorie di istituto di 1^- 2^ – 3^ fascia.
Lo stesso ufficio, con nota del 30 novembre, per le supplenze relative a classi di concorso esaurite (ma non indicava quali) invitava le scuole a procedere al conferimento della nomina di supplenza sino al 30 giugno.
In ragione della nota del 30 novembre, le istituzioni scolastiche, indistintamente, sia che le graduatorie provinciali fossero esaurite sia che non lo fossero, hanno proceduto a revocare le supplenze conferite sino all’avente diritto e riformulare le procedure di riconvocazione dei supplenti attingendo dalle graduatorie d’istituto (a dire il vero tale comportamento non è stato uniforme, in quanto alcune scuole, in virtù del principio della garanzia del diritto allo studio e alla continuità didattica, hanno confermato i docenti in servizio con precedente nomina fino all’avente diritto).
D’altra parte, la nota dell’UST di Foggia, che riprendeva, con alcuni tagli di periodi, analoga nota dell’UST di Bari, per le ulteriori problematiche rimandava al regolamento delle supplenze (D.M.13.6.2007) alla circolare sulle supplenze per l’a.s. 2016/2017 (nota miur del 1.9.2016). Le norme citate, invero, non disciplinano affatto il caso relativo alle supplenze conferite fino all’avente diritto, motivo per cui la “matassa” , per le scuole, è divenuta alquanto difficile da “sbrogliare”, comportando, come detto, differenti comportamenti.
Ora, per “complicare” ancor più la situazione, interviene la nota del 16 dicembre, con cui si invitano le scuole a ripubblicare le graduatorie di istituto di 1^ – 2^ e 3^ fascia dal 19 dicembre, di fatto, ma anche dal punto di vista giuridico, introducendo altra variabile circa l’opportunità di procedere a nuove convocazioni. Come se non bastasse, molte scuole ancora non hanno proceduto alla riconvocazione per il conferimento delle nuove nomine sulle supplenze fino all’avente diritto, e volendo disporre tali convocazioni (per ovvi motivi di regolarità dell’azione amministrativa atteso che il 22 dicembre 2016 si concludono le attività didattiche) con l’inizio delle lezioni dopo le vacanze natalizie, si trovano di fronte al dilemma se al supplente nominato fino all’avente diritto spetti o meno la retribuzione e il riconoscimento del servizio relativo al periodo di sospensione delle lezioni.
A nostro parere, in tale ultima ipotesi, nel caso cioè in cui la scuola opti per disporre la convocazione e la supplenza sino al 30 giugno dopo le vacanze natalizie, al supplente in servizio sino al 22 dicembre con nomina appunto “fino all’avente diritto”, spetta sia la retribuzione che il riconoscimento del servizio al periodo di sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie.
A sostegno di ciò, giova ricordare che diversa è la disciplina delle supplenze temporanee per sostituzione di “docente assente”, per le quali ricorrono, per la corresponsione della retribuzione e del riconoscimento del servizio, le condizioni previste dal Art. 40 comma 3 del CCNL/2007: “… qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’ inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. RILEVA ESCLUSIVAMENTE L’OGGETTIVA E CONTINUATIVA ASSENZA DEL TITOLARE, INDIPENDENTEMENTE DALLE SOTTOSTANTI PROCEDURE GIUSTIFICATIVE DELL’ASSENZA DEL TITOLARE MEDESIMO”.
I casi di cui trattiamo, infatti, non si riferiscono a supplenze temporanee per assenze del titolare ma a nomine su posti vacanti ovvero vacanti e disponibili.
C’è da augurarsi che l’UST di Foggia intervenga con una nota di chiarimento in quanto, come ci viene riferito, ad eventuali quesiti e richiesta di assistenza e consulenza (compito precipuo dell’ust) vengono fornite diverse e spesso contrastanti risposte.
GRADUATORIE-ISTITUTO-PERSONALE-DOCENTE