UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2024: LA PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel nostro precedente comunicato ci siamo occupati dei docenti che, in virtù del CCNI sottoscritto fra il Ministero dell’Istruzione e le cosiddette OOSS rappresentative, potranno o non potranno produrre domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria-CLICCA QUI E SCARICA COMUNICATO

In questo comunicato ci occuperemo della presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria e della documentazione da allegare.

Il personale docente assunto a tempo indeterminato presenta la domanda attraverso il sistema POLIS.

Il personale docente assunto a tempo determinato nell’a.s.2023/24, il personale educativo, gli Insegnanti di Religione Cattolica e il personale
ATA presenta la domanda in modalità cartacea utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione Mobilità.

Preliminarmente evidenziamo che:

  • per richiedere il ricongiungimento al genitore non è richiesta la convivenza;
  • i docenti che potranno produrre domanda in virtù delle deroghe previste dal CCNI, in particolare  quella prevista dall’art.33 commi 3 e 5- per l’assistenza ai soggetti  con disabilità, non dovranno dimostrare  il requisito della convivenza con tale soggetto  (questo però ai soli fini di ottenere la deroga ma non ai fini di ottenere la precedenza nell’assegnazione per la quale resta il requisito della convivenza)
  • le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite negli specifici percorsi di protezione di cui al D.Lgs. n.80/2015 ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione può presentare domanda di assegnazione provvisoria per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo per i comuni con più distretti sub-comunali ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune del luogo di lavoro;
  • possono presentare domanda di assegnazione i Dsga neoassunti in ruolo dal concorso ordinario;
  • può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno e part-time

Fatta questa necessaria premessa,  ribadendo che la domanda si presenta esclusivamente accedendo al sistema POLIS del Ministero dell’Istruzione, vediamo ora:

CHI PUO’ PRODURRE DOMANDA DI UTILIZZAZIONE: 

  • docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità.  ATTENZIONE: Occorre prima di tutto indicare la scuola di precedente titolarità e, poi, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune;
  • docenti in esubero su provincia;
  • docenti restituiti ai ruoli, compresi i docenti rientrati oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità che hanno avuto una  sede di titolarità diversa tra quelle espresse a domanda;
  • docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno  anche se privi di specializzazione;
  • docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo;
  • docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola;
  • docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado;
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i per i passaggi;
  • docenti, anche non in esubero, che, avendone i requisiti, chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete;

ATTENZIONE: I docenti nella domanda dovranno indicare il punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria per l’individuazione del personale soprannumerario aggiungendo i punti relativi all’anno scolastico in corso. 

COME VENGONO EFFETTUATE LE UTILIZZAZIONI

  • Il movimento relativo alle utilizzazioni avviene rispettando le preferenze espresse dal personale interessato Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in esubero su provincia, è prevista una graduatoria formulata secondo le tabelle di valutazione dei titoli di cui al CCNI sulla mobilità.
  • L’utilizzo negli Uffici Tecnici degli ITP appartenenti a classi di concorso in esubero è effettuata a domanda prioritariamente tra i docenti titolari della stessa scuola o in subordine tra i docenti in esubero provinciale tenendo conto del punteggio a loro assegnato
  • Dopo aver coperto tutte le disponibilità, il personale docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, ancora senza sede di servizio, può  essere utilizzato, a domanda, nella ex scuola di titolarità per eventuali progetti del PTOF nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico

ARTICOLAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il movimento di assegnazione provvisoria è disposto utilizzando tutti i posti dell’organico delle scuole (vacanti e disponibili o solo di fatto disponibili per l’intero anno scolastico) sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni compatibili.

Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

Il CCNI ha previsto che la domanda di assegnazione provvisoria può essere prodotta da  tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato, ivi compreso quello che ha ottenuto, con le operazioni di mobilità, una nuova sede per l’anno scolastico 2024/25.

Giova qui ribadire che:

In presenza delle condizioni indicate nel CCNI, oltre a tutti i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti il 2023/24 (che partecipano alle operazioni senza alcuna limitazione), possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale:

  • i docenti  assunti   con   contratto   a   tempo   indeterminato nell’a.s.2023/24;à
  • i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito delle procedure di cui all’art.59, commi 4 e 9-bis del Decreto-Legge 73/2021 nonché ai sensi dell’art.5-ter del L.228/2021 all’esito del superamento positivo dell’anno di prova;
  • i docenti assunti con contratto a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/24 a seguito della procedura di cui agli artt.5 e6 del Decreto-Legge 44/2022 (posto sostegno) all’esito del superamento positivo dell’anno di prova se rientranti nelle condizioni previste dalle deroghe di cui all’art.34 del CCNL;

Possono presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, tenendo conto dei requisiti previsti dal CCNI, oltre ai docenti assunti in ruolo negli anni scolastici precedenti (che partecipano senza limitazioni), tutti gli assunti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o determinato) che rientrino nelle deroghe previste dall’art.34 del CCNL 2019/21. Si evidenzia che  il personale assunto a tempo determinato deve aver superato il periodo di prova. TALI DOCENTI PRESENTANO DOMANDA IN FORMATO CARTACEO IL CUI MODELLO E’ RINVENIBILE NEL PORTALE DEL MINISTERO -SEZIONE MOBILITA’. L’UST verificherà che il predetto docente abbia superato il periodo di formazione iniziale e prova

Per il sopra indicato personale, il movimento di assegnazione provvisoria avverrà, tenendo conto delle fasi previste dal CCNI, PRIMA DELLA FASE 41 E DOPO LA FASE 40. 

COME  E A QUALI CONDIZIONI E’ POSSIBILE PRODURRE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • Ricongiungimento al genitore (senza la richiesta del requisito della convivenza).
  • Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno 3 mesi alla data di presentazione della domanda;
  • L’età dei figli è riferita al 31 dicembre 2024;
  • Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni entro il 31 dicembre 2024;
  • In caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Le domande di assegnazione provvisoria per altra provincia rispetto a quella di titolarità, potrà essere prodotta  in presenza dei requisiti indicati nel CCNI, e cioè da parte dei:
  • docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai relativi percorsi TFA sul sostegno;
  •  docenti non specializzati che abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.
  • Tali assegnazioni avvengono in subordine a quelle del personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle GPS e nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

     I docenti possono chiedere una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti di scuola secondaria.

     

    SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DI TUTTI COLORO CHE SONO INTERESSATI A PRODURRE DOMANDA CHE: 

    A) Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (tale documentazione deve essere precedentemente caricata a sistema attraverso la funzione Altri servizi —> Gestione allegati).

     B) Il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicarecome prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di  organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento.  

            C)  L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento è obbligatoria ove si intenda                               esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune, anche nel caso che nel comune vi sia una scola scuola

            D) Ove si verifichi la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma                       l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di                                 ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

IL SISTEMA DELLE PRECEDENZE: COME FUNZIONANO

Rispetto all’a.s. 2023/2024 il sistema delle precedenze è identico e risultano essere, in ordine stretto: 

  1. PRECEDENZA ASSOLUTA
  • Personale docente non vedente (Legge 120/1999, art.3)
  • Personale docente emodializzato (Legge 270/1982, art.61)

      2.DOPO LA PREDETTA PRECEDENZA SI PASSA ALLE PRECEDENZE PER LE UTILIZZAZIONI

  • personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a. s. 2014/2015 e successivi. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile indicare altre scuole appartenenti al medesimo comune/distretto sub- comunale. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub- comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.

       3.SUCCESSIVAMENTE OPERANO LE PRECEDENZE DI CUI AI PUNTI III- IV- VI- VII DEL CCNI- Cioè Personale con       disabilità o che necessita di cure,assistenza,coniuge di militare o che ricopre cariche pubbliche in amm.zioni EE.LL                     

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune (o distretto sub- comunale) di precedenza è obbligatoria sempre, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di precedenza preclude la possibilità del riconoscimento della precedenza sia per il comune che per le eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza.

Per il solo personale con disabilità di cui all’art.21 della Legge 104/1992 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla Legge 648/1950 non è obbligatoria l’indicazione del comune 

        4. DOPO LE PRECEDENZE DI CUI AL PUNTO 3                                                                                                                                                                – Personale cessato dal collocamento fuori ruolo; 

                  – Personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale

Punteggi

• Ricongiungimento al familiare:

  • Docenti: 6 punti

• Figli fino a 6 anni:

  • Docenti: 4 punti

• Figli 6-18 anni:

  • Docenti: 3 punti

• Assistenza a familiari disabili:

  • Docenti: 6 punti