Sembra proprio che il prossimo CCNI relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il prossimo anno scolastico sia in dirittura di arrivo e la prossima settimana sarà firmato.
I punti essenziali sono rappresentati dal fatto che nessun docente è sottoposto a vincolo per cui, ricorrendo i requisiti per produrre domanda di assegnazione provvisoria, si potrà produrre domanda.
Novità assoluta e certamente positiva è la possibilità per assunti da GPS 1 FASCIA SOSTEGNO E GRADUATORIA CONCORSO STRAORDINARIO BIS (asunti 2022), seppur ancora con incarico annuale, di poter produrre domanda di assegnazione provvisoria. Da chiarire se devono aver superato il periodo di prova o meno.
La domanda prevedibilmente potrà essere prodotta dal 19 giugno al 29 giugno.
Nei prossimi giorni pubblicheremo la nostra guida per produrre domanda e i soggetti aventi titolo alla utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Per il momento chiariamo che:
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta, a condizione che ricorra uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Non è possibile chiedere l’assegnazione provvisoria per scuole del comune di titolarità.
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per la provincia di titolarità (assegnazione provvisoria provinciale) ovvero per una provincia diversa da quella di titolarità (assegnazione provvisoria interprovinciale).
La domanda, quindi, può essere presentata per una sola provincia (quindi si può presentare o domanda provinciale oppure interprovinciale), indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e sino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:
- per la classe di concorso/posto di titolarità;
- per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità;
- per un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità;
- per posto di sostegno dai docenti senza titolo, a condizione che stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno (ciò per le sole assegnazioni provvisorie interprovinciali).
La domanda di assegnazione, per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, può essere presentata dai soli docenti che hanno superato l’anno di prova, ossia hanno ottenuto la conferma in ruolo (per l’a.s. 2022/23 e precedenti).
I docenti titolari su sostegno, ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto, non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per posto comune.