L’UST di Foggia ha pubblicato un primo provvedimento relativo agli esiti delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisorie, certamente procedura non prevista dal CCNI, ma, considerato il notevole ritardo, meglio iniziare a pubblicare i movimenti annuali già definiti, in attesa che si completino le altre procedure relative al restante personale.
In relazione a quanto precede, e ai chiarimenti di cui al nostro precedente notiziario-clicca per accedere, al fine anche di rispondere a quesiti sottopostoci, riteniamo utile ricordare, onde evitare una inutile proposizione di ricorsi che appesantisce il lavoro dell’ufficio provinciale, ritardando la definizione delle restanti procedure, chiarire che:
- al fine del controllo di eventuali errori relativi alla mancata ovvero assegnazione di altro personale su sedi richieste, il primo riscontro deve essere effettuato per quanto attiene ai punteggi attribuiti nelle graduatorie per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, In particolare, si rileva che ogni docente ha due tipi di punteggio, uno relativamente al comune di ricongiungimento e l’altro per eventuali altri comuni o scuole ubicate in comuni diversi da quello di ricongiungimento. Infatti, molti, sbagliando, prendono a riferimento il proprio punteggio per il comune di ricongiungimento per effettuare il riscontro rispetto anche alle altre sedi richieste da eventuali controinteressati.
- In aggiunta al punteggio, sono fondamentali le precedenze che l’art.8 del CCNI prevede, ossia chi detiene una delle precedenze previste, infatti, al di là dei punti posseduti, ottiene l’assegnazione prima di tutti gli altri richiedenti. Precisiamo che a parità di precedenza prevale chi ha più punteggio, mentre nel caso di stessa precedenza e punti chi è più anziano anagraficamente.
Per attribuire il movimento richiesto si segue l’ordine delle operazioni previste dall’Allegato 1 “Sequenza operativa: utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria- personale docente” al CCNI 2019/22, che rispetta la disposizione di cui all’articolo 9 del predetto contratto e in base alla quale le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede.
A quanto detto aggiungiamo che i movimenti provinciali precedono quelli interprovinciali.
Fatte queste premesse, allora, le fasi delle varie operazioni sono:
- operazioni riguardanti i titolari su posto di sostegno nella provincia
- operazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia
- operazioni su posto comune nella provincia
- operazioni riguardanti i titolari di posto comune provenienti da altro ruolo/classe di concorso nella provincia
- operazioni su sostegno dei titolari in altra provincia
- operazioni su posto comune riguardanti i titolari provenienti da altra provincia
- assegnazione provvisoria su posto di sostegno dei docenti titolari su posto comune, provenienti da altra provincia e privi di titolo di specializzazione
- assegnazione provvisoria dei docenti assunti da GPS sostegno prima fascia e concorso straordinario bis
In virtù di quanto precede, è opportuno, prima di fare ricorso, esaminare la propria situazione rispetto, per esempio, al movimento concesso a favore di eventuali controinteressati, avuto riguardo ai sopra indicati chiarimenti.