RICORDIAMO AL PERSONALE DOCENTE ED ATA CHE IL 20 LUGLIO ( QUINDI SABATO) SCADE IL TERMINE DI PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER L’A.S. 2019/2020.
GLI ISCRITTI FLP SCUOLA FOGGIA, E COLORO CHE, ISCRIVENDOSI, INTENDONO USUFRUIRE DEL NOSTRO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA, SONO PREGATI DI PRENOTARSI SU QUESTO SITO ACCEDENDO AL SEGUENTE LINK. OVE LA DATA PRESCELTA NON FOSSE PIU’ DISPONIBILE, PERCHE’ ESAURITO IL LIMITE MASSIMO GIORNALIERO DEGLI APPUNTAMENTI, OCCORRERA’ SCEGLIERE ALTRO GIORNO PER RECARSI IN SEDE.
IL SERVIZIO SARA’ DISPONIBILI SINO A VENERDI’ POMERIGGIO 19 LUGLIO 2019.
CON L’OCCASIONE RIPORTIAMO IL RIEPILOGO DELLE NORME RELATIVE AL CCNI SULLA MOBILITA’ ANNUALE:
L’ UTILIZZAZIONE: CHI PUO’ CHIEDERLA
–Docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
Docenti dichiarati soprannumerari sull’organico della scuola di titolarità;
Docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2011/12 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità;
Docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
Docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l’accantonamento dei posti per i supplenti con il
titolo), nella provincia e nei limiti dell’esubero.
Docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine di scuola.
Docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).
— Docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
Docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.
ITP transitati dagli enti locali che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
ITP in esubero che possono essere utilizzati su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186,compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.
QUALI SONO LE PREFERENZE ESPRIMIBILI:
I docenti trasferiti come soprannumerari che chiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità devono inserire come prima preferenza tale scuola. Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore. Successivamente possono essere indicate eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni.
ATTENZIONE: L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo in caso si vogliano esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni
L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA: CHI PUO’ CHIEDERLA E CHE REQUISITI OCCORRONO
— Tutti i docenti che sono in possesso dei requisiti di ricongiungimento e di cura possono produrre domanda di
assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale a prescindere dagli esiti della mobilità.
È consentita la domanda di assegnazione provvisoria metropolitana, nei comuni con più distretti subcomunali solo a coloro che si avvalgono delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI.
E’ POSSIBILE RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER:
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
- Ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da
certificazione anagrafica; - Gravi esigenze di salute ddel richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).
CHE PREFERENZE E’ POSSIBILE ESPRIMERE
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.
Le preferenze possono essere del seguente tipo:
scuole
comuni
distretti
provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).
ATTENZIONE:
Nella domanda di assegnazione provvisoria è obbligatorio indicare la preferenza del codice comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze per altro comune o altro distretto subcomunale. La mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento(o distretto subcomunale) non annulla la domanda, ma la stessa sarà considerata solamente per le preferenze espresse per il comune( o distretto sub comunale) di ricongiungimento.
CONSIGLIAMO ED INVITIAMO TUTTI COLORO CHE HANNO GIA’ PRODOTTO DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, E CHE, OLTRE A SCUOLE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO HANNO CHIESTO SCUOLE O CODICE DI ALTRO COMUNE, DI CONTROLLARE CHE SIA STATO ESPRESSO IL CODICE SINTETICO DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO, ANCHE, SI RIPETE, SE SI E’ ESPRESSA UNA SOLA PREFERENZA PER UNA SCUOLA DI ALTRO COMUNE. OVVIAMENTE, SE SI SONO CHIESTE SOLO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO E NON SI SONO CHIESTE SCUOLE O COMUNI DIVERSI, TALE OBBLIGO NON SUSSISTE
LA FLP SCUOLA RITIENE CHE ANCHE L’INDICAZIONE DI TUTTE LE SCUOLE CHE RIENTRANO NEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO SIA BASTEVOLE PER ASSOLVERE ALL’OBBLIGO PREVISTO DAL CCNI, MA, ATTESE LE STRANE DECISIONI ASSUNTE ANCHE PER LA MOBILITA’ DA VARI UFFICI SCOLASTICI, E’ PREFERIBILE, OVE NON FATTO, INSERIRE IL CODICE SINTETICO COMUNE DOPO LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO NEL CASO IN CUI SI INDICHINO ALTRE SCUOLE DI DIVERSO COMUNE O CODICI SINTETICI DI ALTRO COMUNE.
PER LE PREFERENZE ESPRESSE SUCCESSIVAMENTE AL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO NON E’ NECESSARIO INDICARE L’INTERO COMUNE.
E’ UNA DECISIONE ASSURDA LA CUI RESPONSABILITA’ RICADE ESCLUSIVAMENTE SULLE OO.SS. CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CCNI (CGIL-CISL-UIL-SNALS-GILDA) E CHE HANNO PRETESO DI INSERIRE QUESTO OBBLIGO.
DOCENTI IN ANNO DI PROVA FIT
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’anno scolastico 2019/20, fatto salvo per i docenti nominati entro il 31 agosto 2018 dalle graduatorie di cui al DDG 85/2018 che stanno terminando l’anno di prova. Tali docenti possono produrre domanda cartacea di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI. Tale operazione viene trattata in subordine a tutte le altre nella sequenza operativa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
All’istanza di assegnazione provvisoria (art.1 comma 8) devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle
certificazioni vale quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 203 dell’8.3.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente. In altre parole bisogna allegare i documenti attestanti i motivi per cui si avanza
la richiesta, le eventuali precedenze e le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
All’istanza di utilizzazione (art 1 comma 6) non va allegata alcuna documentazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, in quanto la valutazione dei titoli è effettuata dalla scuola di servizio. Nel caso in cui l’istituto di
titolarità non coincida con l’istituto di servizio, sarà competenza di quest’ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
Ai fini del riconoscimento delle precedenze, invece, è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, oltre alle eventuali certificazioni mediche.
LE PRECEDENZE
Nessuna modifica rispetto al decorso contratto. Sono confermate tutte le precedenze così come indicate nell’art.8 del CCNI. La precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni precede l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.
ATTENZIONE:
Per usufruire delle precedenze occorre indicare come prima preferenza il codice del comune/distretto sub-comunale (di residenza, di cura, di assistenza) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. È obbligatorio indicare la preferenza sintetica del comune/distretto subcomunale(di residenza, di cura, di assistenza) prima di esprimere preferenze di scuole ubicate in altri comuni. La mancata indicazione del comune o del distretto subcomunale non annulla la domanda, ma la stessa viene esaminata senza tener conto della precedenza