Continuano a pervenire a questa organizzazione sindacale lamentele da parte di docenti che, assegnati per attività di potenziamento nell’ambito della scuola, si sentono e vengono spesso considerate come “riserve” da attingere al momento del bisogno o come “semplici tappabuchi”. Appare evidente, allora, come in molte scuole sfugge la ratio normativa che consente di usufruire della collaborazione professionale dei docenti di potenziamento.
Sperando per questo motivo di fare cosa utile non solo per i docenti e i collegi, ma principalmente per i DS, onde evitare “conflitti” e “contenziosi” riteniamo utile fare un breve excursus normativo ed organizzativo:
- L’Assegnazione del docente utilizzato sul potenziamento deve essere previsto nel PTOF e, pertanto, disposta all’ inizio dell’anno scolastico
- Viceversa, spesso assistiamo a situazioni in cui anche ben oltre il 20^ giorno dall’inizio delle lezioni molti i Ds pensano di rimescolare le carte delle assegnazioni dei docenti alle classi con la conseguenza, come spesso avviene, che ad essere “mobilitato” è il docente di potenziamento. E’ di tutta evidenza che l’atto (quando viene emesso, perchè spesso si far ricorso alla “semplice comunicazione verbale”) è totalmente illegittimo in quanto non tiene conto che esistono norme primarie e secondarie che prevedono il divieto di spostamento dei docenti dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni. Tali norme sono l’art.455 del D.lgs. 297/94, la Legge 662/96 e la Circolare Ministeriale 337/98 in cui si rammenta che esiste il divieto posto dalle suddette norme primarie, di spostare il personale docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica.
- l’organico dell’autonomia e ore di potenziamento La legge 107/2015 prevede che i posti dell’organico potenziato siano destinati alle finalità previste dal comma 7, cioè le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari, ma poi c’è anche il comma 85 della medesima legge in cui viene precisato che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
- La nota Miur 16041 del 29 marzo 2018 rammenta che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria. Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.
Anche il CCNL scuola 2016/2018 ha introdotto, all’art.28, comma 3, ciò che comprende l’attività di chi è assegnato su posto o ore di potenziamento. In tale norma contrattuale è specificato che il docente di potenziamento si occupa prioritariamente delle attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 107/2015.
DA QUANTO SOPRA DETTO, APPARE EVIDENTE CHE:
—-nella predisposizione del PTOF deve essere assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento. (artt.24 e seguenti dell CCNL 2016/2018). Il PTOF deve allora i tracciare i contenuti della prestazione professionale ovvero le tipologie di attività che i docenti svolgono per realizzarlo e il relativo impegno orario.
Infatti, proprio l’art.28 CCNL 2016-2018, che rimanda per le attività di insegnamento all’art.28 del CCNL 29/11/2007, stabilisce che l’orario di insegnamento può essere parzialmente utilizzato o integralmente destinato allo svolgimento di attività di potenziamento o organizzative, rinviando per queste ultime due tipologie alle fonti normative di riferimento, ossia alla Legge 107 del 2015 e al D.Lsg. n.165 del 2001. In sostanza il nuovo CCNL fa facendo riferimento all’utilizzo dell’organico dell’autonomia, alla determinazione del Piano dell’offerta formativa e al ruolo del Collegio dei docenti, stabilisce che tale organico deve essere “ funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa”(comma 5).
Se, poi, facciamo riferimento al comma 1 dell’art.28 del CCCNL 2016/2018 ci accorgiamo della possibilità di destinare l’orario di insegnamento dei docenti parzialmente o integralmente allo svolgimento di attività di potenziamento dell’offerta formativa o ad attività organizzative ferma restando la copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.
Appare di tutta evidenza, quindi, che nel PTOF devono essere OBBLIGATORIAMENTE definite le attività di potenziamento e organizzative nonché l’utilizzo dei docenti dell’organico dell’autonomia con il relativo monte ore ad esse destinato, ESSENDO DEL TUTTO VIETATO UN UTILIZZO “AD HORAS” del docente di potenziamento. Solo le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria possono essere destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Allora, così esposto, è chiaro che la norma pattizia delinea un confine netto tra le ore programmate con le succitate attività e le ore destinate alla sostituzione dei colleghi assenti; per quest’ultimo aspetto, ammesso che si voglia utilizzare il monte ore per la sostituzione dei colleghi assenti, la quantificazione oraria dovrà essere ben strutturata e non potrà dilatarsi oltre le ore stabilite; tali eventuali ore non possono dunque essere lasciate ad libitum.
D’altra parte proprio l’art.28 comma 3 del CCNL citato indica in maniera esaustiva le attività che possono essere ricomprese nel potenziamento: attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione inserite nel PTOF; tali attività sono ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Tuttavia il comma 3 è foriero di un’altra novità, le attività di potenziamento sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di insegnamento. Con tale disposizione si entra nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’ art.29 del CCNL del 29/11/2007 .
Dall’analisi della normativa sopra richiamata, emerge in tutta la sua chiarezza che è sbagliato ed illegittimo utilizzare il docente destinatario di utilizzazione per attività di potenziamento a fare anche supplenze, interrompendo le attività cui è stato destinato nell’ambito di quelle previste dal PTOF ravvisando, l’eventuale utilizzo in attività di supplenza come carattere residuale ed eccezionale e non come “normale attività del docente di potenziamento”.