Sin dal 24 luglio 2024-CLICCA- avevamo tentato (ma evidentemente il MUR parte da assunti giuridici errati e non è nemmeno a conoscenza dei vari tipi di CLIL) DI FARE CHIAREZZA sulla tipologia di corsi CLIL.
Invero, nonostante tutto, il MUR con la nota prot. n. 11276 del 11.06.24 ha specificato che i corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica non possono essere valutati nelle procedure concorsuali e nelle GPS.
Su tale questione, invero, la stragrande maggioranza degli Uffici Scolastici Territoriali, non avendo ricevuto da parte del Ministero dell’Istruzion e del Merito specifiche note , si sono astenuti da qualsiasi iniziativa.
E’ bene, infatti, evidenziare che l’ufficio scolastico regionale, al quale è preposto un direttore generale, dipende funzionalmente dal Ministero dell’Istruzione, in relazione alle specifiche materie da trattare.
L’articolazione territoriale dei predetti uffici regionali, poi, è organizzata a livello provinciale, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole.
I predetti uffici regionali, inoltre, a mente dell’art. 3 del D.lgs. n. 300/1999 prevede, in tema di organizzazione che nei Ministeri la presenza di Dipartimenti che costituiscono strutture di primo livello, alternativamente: a) i dipartimenti; b) le direzioni generali.
I dipartimenti sono costituiti per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale (quindi gli Uffici Scolastici Regionali) compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro e al capo dipartimento fanno riferimento gli uffici regionali.
Orbene, non risulta che il Ministero, tramite il Capo Dipartimento da cui dipendono gli uffici regionali, abbia emanato una nota in tal senso, anzi, tutt’altro, ha e sta ignorando la vicenda per i motivi che verosimilmente appresso diremo.
Come abbiamo già detto nel nostro comunicato del 24 luglio 2024, è opportuno nuovamente chiarire le diverse tipologie di CLIL che esistono e quali sono le loro caratteristiche, nonché indicare le normative ad essi correlate
- I corsi di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU che non prevedono un tirocinio obbligatorio e possono essere conseguiti sia dai docenti in servizio che dagli aspiranti docenti. Questi corsi possono essere erogati da università pubbliche e private, tra cui anche le università telematiche, riconosciute dal MIUR.
- I titoli di perfezionamento all’insegnamento in CLIL da 1500 ore e 60 CFU di cui 12 CFU (300 ore) di tirocinio.
A questi CLIL possono accedere i docenti abilitati in possesso di una certificazione linguistica di livello C1 del QCER.
Le caratteristiche e i criteri di svolgimento di questi corsi sono descritte dall’art. 14 del DM 249/2010 e dal Decreto del Ministro del 30 settembre 2011. Ed è a questo tipo di CLIL che fa riferimento la nota del MUR dell’11 giugno 2024 - I corsi di perfezionamento CLIL da 20 CFU di cui 2 CFU di tirocinio con modalità di ricerca-azione. Nello specifico, i corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria, e i corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera, rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Questi corsi sono destinati ovvero ai docenti di ruolo e agli abilitati in servizio inseriti nelle GAE. Inoltre, per accedere ai corsi i docenti devono essere in possesso di una certificazione linguistica almeno di livello B2 del QCER.
Da notare che, per ottenere la certificazione finale, i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sono tenuti a conseguire una certificazione linguistica di livello pari o superiore al C1 entro i tre anni dal termine del corso CLIL. I docenti della scuola dell’infanzia e primaria, invece, conseguono la certificazione finale del corso CLIL se in possesso di una certificazione linguistica non inferiore al livello B2.
Un altro aspetto degno di nota è che per accedere a questi corsi è necessario superare una procedura di selezione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.Le caratteristiche di questi corsi sono disciplinate dal Decreto Dipartimentale del 23 giugno 2022 che segue e aggiorna il precedente Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012. - Proprio il MUR rispondendo ad un quesito dell’USR Sicilia precisa che i CORSI CLIL possono essere rilasciati solo dalle Università. Detta nota, però, successivamente, poi evidenzia che detta precisazione si riferisce ai corsi CLIL di cui all’art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249.
VENIAMO ORA ALLA VALUTAZIONE GPS: Corsi di Perfezionamento CLIL e GPS
Per conseguire fino a 9 punti in GPS, è sufficiente essere in possesso di un corso di perfezionamento CLIL da 1500 ore e 60 CFU senza tirocinio + una certificazione linguistica di livello non inferiore al B2.
Per quanto riguarda il corso CLIL, si tratta di quello riportato al punto 1 nell’elenco in alto, che prevede i requisiti d’accesso più semplici, in quanto non occorre superare selezioni o essere in servizio ed è possibile iscriversi anche solo con il diploma di scuola superiore. Si tratta, in particolare, del corso presente al punto B.13 della tabella A 4 di valutazione dei titoli.
Nel calcolo del punteggio per corsi di perfezionamento CLIL per le Graduatorie Provinciali per le Supplenze assume un peso particolare il possesso o meno di una certificazione linguistica. Riportiamo qui di seguito un breve schema riepilogativo del punteggio conseguibile con la combinazione CLIL + certificazione linguistica:
Corso CLIL da 60 CFU + certificazione linguistica di livello C2 = 9 punti
Corso CLIL da 60 CFU + certificazione linguistica di livello C1 = 7 punti
Corso CLIL da 60 CFU + certificazione linguistica di livello B2 = 6 punti
Corso CLIL da 60 CFU senza certificazione linguistica = 1 punto
Lo stesso punteggio viene riconosciuto alla combinazione tra corso CLIL da 20 CFU (di cui 2 di tirocinio) + certificazione linguistica (anche in questo caso facciamo riferimento al punto B.13 della tabella A 4). Tuttavia, occorre ricordare che i corsi da 20 CFU prevedono dei criteri d’accesso particolari e una selezione da parte dell’USR di riferimento.
È altresì possibile inserire in GPS un titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL da 60 CFU di cui 12 CFU (300 ore) di tirocinio (titolo che troviamo al punto B.12 della tabella A 4). Questo titolo viene valutato 6 punti (a cui occorre sommare quelli della certificazione linguistica, in base al livello posseduto). Ricordiamo però che a questa tipologia di CLIL possono accedere solo i docenti abilitati in possesso di una certificazione linguistica di livello C1 e che questi percorsi seguono dei criteri di svolgimento particolari, come indicato nei decreti sopracitati. Ed è questo il corso che può essere organizzato solo dalle Università perchè previsto e disciplinato dall’art.14 del D.M. 10 settembre 2010 n.249 che, come detto, da solo vale 6 punti e a cui fa riferimento la nota ministeriale di cui si è più volte detto.
Quanto specificato è confermato dalla stessa tabella di valutazione dei titoli allegata alla O.M. relativa all’aggiornamento delle GPS
SIAMO CONTENTI CHE ANCHE LA UIL, in data odierna, abbia condiviso la nostra nota del 24 luglio 2024 avanzando apposita comunicazione al Ministero dell’Istruzione, nella quale, riprendendo pedissequamente quanto da noi evidenziato, sottolinea come il comportamento tenuto da alcuni Uffici Scolastici Provinciali (in assenza anche di precise indicazioni dell’USR REGIONALE (vero Bari?) stiano procedendo a “cassare” i punteggi agli aspiranti inclusi nelle procedure concorsuali e GPS, arrecando grave nocumento alle posizioni giuridiche di tanti aspiranti docenti.
Nel ringraziare la UIL per l’analoga iniziativa intrapresa, di cui alleghiamo nota, auspichiamo che Ministero dell’Istruzione chiarisca i termini della questione ai dipendenti Uffici Scolastici Regionali e, per essi, a taluni Uffici Scolastici Provinciali.